L’etichettatura dei prodotti alimentari: il D.Lgs. n.116/2020
L’etichettatura dei prodotti alimentari sta diventando per le aziende del settore un’attività sempre più critica. Il decreto legislativo 116/2020 impone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati al fine di fornire ai consumatori le informazioni necessarie per far prendere decisioni consapevoli e per la destinazione finale dei rifiuti da imballaggio.
Su ogni packaging devono essere indicati:
- la tipologia dell’imballaggio (o di ogni suo componente se multicomponente) con una descrizione scritta per esteso o una rappresentazione grafica;
- il materiale di cui è composto l’imballo, o i vari componenti ai fini della sua identificazione e classificazione;
- il codice alfanumerico che identifica ciascuno dei materiali utilizzati in tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari),
- la corretta destinazione finale dell’imballo, ovvero come esso debba essere smaltito e in quale raccolta debba essere conferito.
Gli imballaggi devono avere un’opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta), che deve essere chiaramente visibile e di facile lettura, e vedersi anche all’apertura dell’imballaggio stesso.
Facoltativa è invece l’indicazione in merito alla riciclabilità del materiale.
Il provvedimento, che ha subito una proroga al 30.06.2022, stabilisce che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ambientale dell’imballaggio e già immessi in commercio o etichettati prima del 01.07.2022, possano essere commercializzati fino ad esaurimento scorte.
Dopo tale data, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro a chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura. È importante sottolineare, inoltre, che la sanzione, essendo di natura amministrativa, non è di tipo forfettario bensì moltiplicabile per il numero di imballaggi non conformi rilevati.
Uno dei punti maggiormente discussi è l’individuazione dei soggetti responsabili.
A tal proposito, il MITE – Ministero della transizione ecologica – ha chiarito che i produttori degli imballaggi sono obbligati a identificare e classificare correttamente tutti i materiali di cui l’imballaggio è composto, e ad individuare (ove possibile) la codifica alfa numerica prevista, fornendo una informazione completa e idonea a tutti i soggetti della filiera.
L’obbligo di etichettatura tuttavia, non ricade integralmente in capo al produttore del packaging, ma ricade anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi. Si rendono necessari, quindi, specifici accordi tra le parti e che, nel caso sia l’utilizzatore ad apporre l’etichetta, il produttore si impegni comunque a fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta etichettatura. Questa interpretazione rafforza il principio cardine di una corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi: il principio di responsabilità condivisa.
Il Decreto Legislativo prevede inoltre una alternativa all’etichettatura classica con stampa o etichette adesive sugli imballaggi neutri, ovvero privi di grafica, simbologia e informazioni (come i sacchetti trasparenti o imballaggi da trasporto) che sono venduti tali e quali ai clienti dai produttori e sui quali un passaggio macchine per la stampa delle sole indicazioni di smaltimento sarebbe eccessivamente oneroso e complesso.
In tali casi è possibile adottare soluzioni alternative alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso: il produttore può inserire tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.
È presente anche un riferimento ai Cosiddetti “preincarti”, cioè gli imballaggi a peso variabile spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio per il confezionamento in loco del prodotto alimentare. Anche in questo caso secondo il Ministero sussistono evidenti difficoltà tecnologiche nell’applicazione dell’obbligo di etichettatura, sia perché in taluni casi ci si trova di fronte a imballi impossibilitati alla stampa dell’etichettatura, sia perché al momento della produzione e vendita, non si conosce con certezza la destinazione d’uso (vale a dire se saranno imballaggi o prodotti destinati all’uso domestico) o, in altri casi ancora, si tratta di imballaggi preparati/tagliati a misura nel punto vendita (es. film di alluminio o in plastica), e quindi non suscettibili di stampa immediata.
Per queste tipologie di imballaggio, l’obbligo di comunicazione dell’etichettatura ambientale è da intendersi adempiuto quando le informazioni in merito alla composizione dell’imballaggio e le informazioni necessarie per supportare il consumatore nella corretta raccolta differenziata, sono desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.