Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato: sono arrivate le indicazioni
Il 17 novembre, la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato un documento contenente indicazioni per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. Il giorno successivo il Ministero del Lavoro ha trasmesso tali indicazioni ad organi di vigilanza, parti sindacali e associazioni di imprese tramite la circolare prot. 15/SEGR/0023692 “lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni”.
Secondo le indicazioni della Commissione, la valutazione si articola in due fasi.
una prima fase (valutazione preliminare) obbligatoria che consiste nel rilevare “appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:
I. Eventi sentinella quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni e segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).
II. Fattori di contenuto del lavoro quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
III. Fattori di contesto del lavoro quali ad esempio: ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste). “
Nel caso non emergano elementi di rischio, il datore di lavoro dovrà solo darne conto nel documento di valutazione del rischio e prevedere un monitoraggio.
Se invece, si evidenziano fattori di stress, si passa alla seconda fase: prima con l’adozione di “opportuni interventi correttivi” e poi, se la situazione non migliora, alla “valutazione approfondita”, anche attraverso “questionari, focus group e interviste semi-strutturate”.
La circolare conclude indicando che chiunque abbia già provveduto ad effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 non dovrà ripetere l’analisi, ma dovrà provvedere all’aggiornamento, qualora necessario, e come previsto dall’art. 29, comma 3, del Testo Unico.
Niente ennesima proroga quindi per la valutazione stress ma un’implementazione progressiva. La circolare recita: “La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo.”