Nuove linee guida per la videosorveglianza nei comuni
Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’istallazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza nei Comuni è una prerogativa prevista e disciplinata dal Decreto in materia di sicurezza pubblica (D.L. 11/2009).
Tale decreto prevede infatti che i Comuni possano utilizzare impianti di videosorveglianza per la tutela della sicurezza urbana in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero riprendendo le strade e le piazze.
Tale normativa deve ovviamente essere letta in combinato disposto con le norme previste dal Regolamento europeo sulla Protezione dei Dati personali (Reg. UE 679/2016) che ha stabilito una serie di limiti per i Titolari del trattamento (in questo caso la PA – rectius i Comuni).
Nel rispetto della normativa privacy l’iter procedurale per l’installazione delle telecamere di videosorveglianza nei territori comunali dovrebbe essere articolato nel modo seguente:
- In primo luogo, è necessario predisporre il Regolamento sulla videosorveglianzache deve essere poi adottato con delibera comunale. In esso è di fondamentale importanza inserire alcune informazioni che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diano evidenza:
- della definizione dei ruoli e delle responsabilità nell’effettuare il trattamento tramite il sistema di videosorveglianza con nomina ex art. 28 del fornitore dell’impianto;
- del funzionamento dell’impianto con la mappatura delle telecamere e con indicazione delle misure fisiche ed organizzative adottate a protezione del trattamento;
- In secondo luogo, anzi parallelamente, è necessario predisporre la c.d. Valutazione di Impatto ex art. 35 del Regolamento. Si tratta di una procedura volta a descrivere il trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità al fine di gestire gli eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone derivanti dal trattamento in esame. In questo caso, proprio perché il trattamento in esame può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, la DPIA non solo è necessariama è obbligatoria.
- L’ultimo passo è la stesura di apposite informative riguardanti il trattamento relativo ai sistemi di videosorveglianza che devono contenere i requisiti previsti dall’art. 13 del Regolamento. Si fa riferimento in quest’ultimo caso non solo all’informativa completa sul trattamento disponibile, ad esempio, sul sito istituzionale dell’Ente, ma anche alla cartellonistica che deve contenere alcuni elementi fondamentali e deve essere apposta nelle zone soggette al trattamento in modo ben visibile agli interessati.
La mancata e/o non corretta applicazione di tale iter procedurale espone l’ente comunale a sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Si vedano a tal proposito due provvedimenti sanzionatori emanati dall’Autorità nei confronti di due Comuni[1] italiani resisi responsabili, da una parte di non aver correttamente informato i cittadini della presenza delle telecamere, e dall’altra di aver utilizzato i modelli di segnaletica non aggiornati alle più recenti Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza.
[1] https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9927212#3); https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/videosorveglianza-il-garante-della-privacy-censura-l-ente-pubblico-che-impiegava-ancora-i-vecchi-modelli-di-cartelli
1 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9927212#3);
https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/videosorveglianza-il-garante-della-privacy-censura-l-ente-
pubblico-che-impiegava-ancora-i-vecchi-modelli-di-cartelli