Tessera di riconoscimento: cosa cambia
Dal 7 Settembre 2010 sono entrate in vigore le nuove caratteristiche che deve avere la tessera di riconoscimento per i lavoratori previsto dal D.Lgs 81/08 all’art. 26. Il 23 Agosto 2010 è stata pubblicata in gazzetta ufficiale, n. 196, la nuova legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
La legge 136/2010 all’articolo 5 va a modificare l’art. 18 comma 1 lettera u, l’art. 21 comma 1 lettera c, e l’art. 26 comma 8 del D.lgs 81/08.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | Legge agosto 2010, n. 136 | ||
Art. 18, obblighi del datore di lavoro e del dirigente, comma 1 lettera u | Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, i lavoratori devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro | Art. 5 identificazione degli addetti di cantiere | La tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1,lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente. |
Art. 21, Disposizioni relative ai componenti dell’impresa famigliare di cui all’art.230 bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi, comma 1 lettera c | Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto | ||
Art. 26, Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione comma 8 | Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. |
Come possiamo vedere le novità principali introdotte sono tre:
– precisazione della data di assunzione (Art. 18)
– in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (Art.18)
– per i lavoratori autonomi, indicazione del committente (Art. 21)
Dati minimi della tessera di riconoscimento dei lavoratori:
– fotografia di riconoscimento;
– generalità del lavoratore;
– indicazione del datore di lavoro;
– data di assunzione;
– in regime subappalto la relativa autorizzazione.
Dati minimi della tessera di riconoscimento lavoratori autonomi
– Fotografia di riconoscimento
– le proprie generalità;
– l’indicazione del committente.
Le sanzioni applicate sono quelle dell’articolo 55, del D.lgs 81/08:
– Imprese: sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500 per ogni lavoratore.
– Lavoratori autonomi: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.
Tessera di cantiere
Si rammenta che per quanto concerne i cantieri edili e la tessera di riconoscimento la legge di riferimento è il Decreto legge 223/2006 dell’articolo 36-bis primo periodo del comma 3: “nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”