Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. Questo provvedimento rappresenta un importante passo in avanti nella razionalizzazione e aggiornamento dell’intero sistema della formazione obbligatoria, andando a sostituire e unificare i precedenti accordi attuativi.
L’Accordo entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Accordi precedenti abrogati
Il nuovo Accordo abroga e sostituisce:
- Accordo del 21/12/2011 (Rep. 221/CSR): formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti;
- Accordo del 21/12/2011 (Rep. 223/CSR): formazione del datore di lavoro che svolge i compiti del SPP;
- Accordo del 22/02/2012: formazione degli operatori di attrezzature di lavoro specifiche;
- Accordo del 25/07/2012: linee applicative degli accordi del 21/12/2011;
- Accordo del 07/07/2016: formazione RSPP e ASPP.
Ambito di applicazione del Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
Il nuovo testo individua durata e contenuti minimi per i percorsi formativi obbligatori riferiti a:
- Lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro (art. 37);
- Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP, art. 32);
- Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del SPP (art. 34);
- Coordinatori per la sicurezza (CSP/CSE, art. 98);
- Addetti in ambienti confinati o sospetti d’inquinamento (DPR 177/2011);
- Operatori di attrezzature con obbligo di abilitazione (art. 73, comma 5).
Modalità di erogazione della formazione
Il nuovo Accordo definisce quattro modalità, applicabili in maniera differente a seconda dei destinatari della formazione:
- In presenza;
- Videoconferenza sincrona (solo per teoria);
- E-learning (limitatamente a moduli base e aggiornamenti, esclusi preposti);
- Modalità mista.
Le modalità a distanza devono rispettare requisiti specifici di tracciabilità, tutoraggio e valutazione.
Obblighi documentali
Per ogni corso sarà necessario conservare per almeno 10 anni il fascicolo del corso:
- Progetto formativo;
- Programma del corso;
- Registro presenze (cartaceo/elettronico) ed elenco docenti;
- Verbale della verifica finale ed esiti documentali delle verifiche;
Progetto formativo obbligatorio
Ogni corso deve essere accompagnato da un “progetto formativo” contenente:
- Obiettivi formativi e risultati attesi;
- Articolazione oraria e contenuti;
- Metodologie didattiche, materiali e strumenti;
- Tutoraggio;
- Modalità di verifica dell’apprendimento e dell’efficacia.
Il progetto è parte del fascicolo del corso, da conservare 10 anni.
Numero massimo partecipanti e obbligo di frequenza
- Massimo 30 partecipanti per corsi teorici;
- Rapporto 1:6 per esercitazioni pratiche;
- Obbligo di frequenza di almeno il 90% del monte ore;
- Obbligo di superare la verifica finale per ottenere l’attestato.
Soggetti formatori
Sono definiti tre categorie:
- Istituzionali (es. Regioni, INAIL);
- Accreditati: enti accreditati con almeno 3 anni di esperienza in materia di salute e sicurezza (non necessaria per corsi a lavoratori, preposti, dirigenti);
- Altri soggetti: Organismi Paritetici, Associazioni Sindacali, Fondi Interprofessionali.
I datori di lavoro possono erogare corsi internamente a lavoratori, preposti e dirigenti.
Dettaglio dei principali percorsi formativi
Lavoratori
La struttura della formazione per i lavoratori rimane sostanzialmente invariata. La formazione si articola in una parte generale comune a tutti (4 ore) e una parte specifica modulata in base alla classe di rischio ATECO dell’azienda (4, 8 o 12 ore). La formazione generale e quella specifica per rischio basso possono essere erogate in e-learning, così come gli aggiornamenti quinquennali (6 ore). Obbligatoria la verifica finale mediante test.
Preposti
Il corso integrativo per preposti sarà accessibile solo dopo aver completato la formazione per lavoratori. Il percorso è articolato in quattro moduli: normativo, organizzativo, valutazione dei rischi e comunicazione. La durata minima è stata aumentata da 8 a 12 ore. È previsto un aggiornamento biennale di almeno 6 ore. Non è ammessa la formazione in e-learning, nemmeno per l’aggiornamento.
Dirigenti
Il nuovo Accordo riduce da 16 a 12 ore la durata del corso per dirigenti, ma prevede un modulo aggiuntivo di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie che operano nei cantieri, in conformità all’art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08. Gli aggiornamenti restano ogni 5 anni per una durata minima di 6 ore. La formazione, base e aggiornamento, può essere svolta in e-learning.
Datori di lavoro
Introdotto un corso specifico di 16 ore per tutti i datori di lavoro, suddiviso in due moduli (normativo e organizzativo). In caso di attività nei cantieri, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore. La formazione deve essere completata entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. Aggiornamento quinquennale minimo 6 ore. È consentito l’e-learning.
Datori di lavoro che svolgono compiti SPP (DL SPP)
I datori di lavoro che assumono direttamente il ruolo di SPP devono frequentare un modulo comune da 8 ore, seguito da moduli integrativi tecnici per il proprio settore (fino a 16 ore). L’esercitazione su un DVR aziendale è obbligatoria. Aggiornamento quinquennale da 8 ore, consentito in e-learning. La formazione base è solo in presenza.
RSPP e ASPP
Rimane la suddivisione in Moduli A, B (comune + specialistici) e C (solo per RSPP). Le novità riguardano l’ampliamento dei moduli B: pesca separata da agricoltura, estrazione mineraria rimossa dal modulo costruzioni. Aggiornamenti: 40 ore per RSPP e 20 per ASPP ogni 5 anni. Possibilità di recupero anche se il quinquennio è scaduto.
Coordinatori CSP e CSE
Nessun cambiamento nei requisiti formativi previsti dall’art. 98 e dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/08. Restano invariati contenuti e durata dei corsi.
Ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Il nuovo Accordo introduce un corso obbligatorio di almeno 12 ore (4 teoriche + 8 pratiche), esclusivamente in presenza. L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni (4 ore). Requisiti stringenti per i docenti: qualifica D.I. 6/3/13 + esperienza triennale pratica nel settore.
Attrezzature di lavoro (art. 73, comma 5)
Il nuovo Accordo include nuove attrezzature (carroponte, raccogli frutta, caricatori per la movimentazione) tra quelle soggette a formazione con abilitazione specifica. I corsi prevedono una parte teorica e una pratica. Gli attestati rilasciati hanno validità 5 anni. L’aggiornamento quinquennale è obbligatorio (minimo 4 ore pratiche).
Verifica degli apprendimenti
Obbligo di test con almeno 30 domande (base) o 10 (aggiornamenti), con almeno il 70% di risposte corrette. Alternativamente, può essere prevista una verifica tramite colloquio, purché documentato in verbale.
Monitoraggio e controllo
Gli organi di vigilanza dovranno pianificare attività di controllo sull’applicazione dell’Accordo, sia verso i soggetti formatori che verso i discenti. Le indicazioni operative saranno eventualmente specificate in atti successivi.
Attestati e validità
Gli attestati dovranno contenere:
- denominazione del soggetto formatore
- dati anagrafici del partecipante
- tipologia e durata del corso
- modalità di erogazione
- firma del legale rappresentante.
La validità è nazionale.