Comunicazione RLS all’INAIL: scadenza del 31 marzo 2025 per i nuovi nominativi
Entro il 31 marzo 2025 i datori di lavoro sono tenuti a comunicare all’INAIL i nominativi dei nuovi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), nel rispetto dell’articolo 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 81/2008.
Si tratta di un obbligo normativo che interessa tutte le aziende private, escluse alcune amministrazioni pubbliche, e che si applica esclusivamente in caso di nuova nomina o variazione del rappresentante rispetto all’anno precedente.
Comunicazione RLS all’INAIL: un obbligo chiaro ma spesso trascurato
La circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009 ha stabilito le modalità di comunicazione, indicando che la segnalazione deve essere effettuata telematicamente e riguarda soltanto i casi di nuova elezione o designazione del RLS. Se non vi sono variazioni, non è necessario inviare una nuova comunicazione.
La normativa prevede che il datore di lavoro, in caso di nuova nomina, provveda entro il 31 marzo dell’anno successivo alla comunicazione, utilizzando l’apposita funzione sul portale INAIL.
Come si effettua la comunicazione
La comunicazione dei nominativi dei RLS deve essere effettuata tramite l’area riservata del portale INAIL, disponibile al seguente link: https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/a-chi-e-rivolta/datore-di-lavoro/comunicazione-nominativo-rls.html
Per accedere al servizio, è necessario utilizzare una delle seguenti credenziali:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- CIE (Carta di Identità Elettronica)
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
Una volta effettuato l’accesso, l’utente potrà selezionare la funzione “Dichiarazione RLS” e compilare il modulo con i dati del rappresentante designato.
Chi è obbligato alla comunicazione?
L’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro del settore privato, in presenza di un RLS eletto o designato. Non sono invece tenute all’adempimento:
- Le Amministrazioni dello Stato
- Le Forze Armate
- I Corpi di Polizia
- Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- Le Università
- Altri enti esclusi secondo la circolare INAIL n. 11/2009
Cosa succede in caso di mancato invio?
Il mancato rispetto della scadenza può comportare sanzioni amministrative, come previsto dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008. Nello specifico, il datore di lavoro può incorrere in una sanzione che va da 50 a 300 euro per la mancata comunicazione del nominativo del RLS.
Inoltre, la mancanza della designazione dell’RLS stesso può comportare ulteriori sanzioni, a seconda dei casi, e può rappresentare un indicatore di inadempienza in caso di controlli da parte degli organi ispettivi.
Comunicazione RLS all’INAIL: perché questo adempimento è strategico per le imprese
Designare correttamente un RLS e comunicarlo nei tempi previsti non è solo un obbligo burocratico. Significa coinvolgere attivamente i lavoratori nel sistema di prevenzione aziendale, creando un clima di partecipazione e migliorando la gestione del rischio.
Il RLS ha infatti un ruolo fondamentale:
- È il portavoce delle esigenze dei lavoratori in materia di salute e sicurezza.
- Partecipa alle consultazioni con il datore di lavoro.
- Può accedere alla documentazione aziendale relativa alla valutazione dei rischi.
- Può segnalare carenze o situazioni critiche.
Per questo, è importante non solo adempiere alla comunicazione, ma anche formare adeguatamente l’RLS e renderlo parte attiva del sistema di prevenzione.
Il termine del 31 marzo 2025 è ormai vicino. Invitiamo tutti i datori di lavoro che abbiano nominato o sostituito un RLS nel corso del 2024 a procedere immediatamente alla comunicazione sul portale INAIL.
FRAREG, da sempre al fianco delle aziende per la conformità normativa in ambito salute e sicurezza sul lavoro, è disponibile per assistervi nell’invio della comunicazione, nella formazione del RLS e nella gestione di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.