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Nuovo Interpello Preposti negli Appalti (n. 4/2024): Chiarimenti sulla sua figura – Cosa cambia per la sicurezza sul lavoro?

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in risposta a un quesito avanzato dalla Camera di Commercio di Modena, ha pubblicato il nuovo Interpello n. 4/2024 per i Preposti negli Appalti.

Questo interpello chiarisce alcuni aspetti legati all’obbligo di individuare la figura del preposto nelle attività in regime di appalto, in seguito alla modifica introdotta dalla Legge 215/2021, che ha aggiornato l’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.

Il preposto nelle attività in appalto: cosa prevede la normativa?

L’interpello risponde a tre quesiti fondamentali, tutti inerenti la necessità e le modalità di individuazione del preposto in caso di appalto. La Commissione ha chiarito che:

  1. Obbligo di un preposto nelle attività in appalto: Anche quando l’attività è svolta da due lavoratori che non hanno funzioni di coordinamento tra loro, è comunque obbligatoria la nomina di un preposto. Questo ribadisce l’importanza della figura del preposto come garante della sicurezza sul lavoro.
  2. Preposto presente sul luogo di lavoro: Il preposto deve essere fisicamente presente presso il committente. Non è sufficiente che il preposto sia il responsabile della commessa (come un project manager) se non è presente sul luogo in cui si svolgono le attività lavorative.
  3. Preposto in caso di un solo lavoratore: Anche nelle situazioni in cui l’attività in appalto è svolta da un unico lavoratore, la Commissione ha sottolineato che non è possibile per un lavoratore essere il preposto di sé stesso. In tali casi, sarà il datore di lavoro a dover ricoprire il ruolo di preposto, assumendo quindi la responsabilità diretta della supervisione delle attività e del rispetto delle norme di sicurezza.

Importanza della figura del preposto negli appalti

Il preposto ha un ruolo cruciale nella gestione della sicurezza. È incaricato di sovrintendere e vigilare sull’osservanza delle disposizioni di sicurezza, intervenendo in caso di comportamenti non conformi e, se necessario, interrompendo temporaneamente le attività per garantire la sicurezza dei lavoratori.

La modifica introdotta nel 2021, confermata dall’Interpello n. 4/2024, mira a rafforzare ulteriormente questo ruolo, rendendo obbligatoria la sua individuazione in ogni attività svolta in regime di appalto o subappalto. La nomina del preposto non può essere bypassata, salvo casi di estrema semplificazione organizzativa in cui il datore di lavoro stesso svolge direttamente tali funzioni.

La Commissione, in merito ai quesiti posti, ha ribadito i concetti già espressi nell’Interpello n. 5 del 2023, chiarendo che la volontà del legislatore è quella di rafforzare il ruolo del preposto come figura di garanzia. In ogni attività in appalto, deve sempre essere prevista l’individuazione di un preposto, in quanto rappresenta una figura cruciale per la vigilanza e la sicurezza dei lavoratori.

La Commissione ha sottolineato che la coincidenza tra la figura del preposto e quella del datore di lavoro deve essere considerata solo come una soluzione eccezionale (extrema ratio). Ciò può avvenire solo quando, a seguito di un’analisi organizzativa, risulti che l’attività lavorativa sia di modesta complessità e che il datore di lavoro stesso sia direttamente coinvolto nella gestione operativa, esercitando in prima persona i poteri di supervisione gerarchico-funzionale.

Un aspetto chiave è che un lavoratore non può essere il preposto di sé stesso. Questo implica che, in aziende o attività in cui vi sia un solo lavoratore, le funzioni di preposto devono necessariamente essere assunte dal datore di lavoro, che sarà responsabile della vigilanza diretta delle operazioni e della tutela della sicurezza.

Inoltre, la Commissione ha ribadito che è sempre obbligatorio per i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori comunicare al committente chi svolge la funzione di preposto. La scelta del preposto deve essere fatta con cura, garantendo che tale ruolo venga assegnato solo a personale che sia effettivamente in grado di svolgere le funzioni e rispettare gli obblighi previsti. Non è quindi possibile che il responsabile della commessa (come ad esempio un project manager) venga nominato preposto se non è fisicamente presente sul luogo di lavoro.

Infine, viene evidenziato che in alcune attività particolari, come la costruzione di ponteggi, la normativa prevede che queste operazioni vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Questo sottolinea ancora di più la centralità di questa figura nella gestione della sicurezza operativa sul posto di lavoro.

In sintesi, l’Interpello conferma l’importanza di una vigilanza costante e attiva da parte del preposto nelle attività in appalto, rafforzando le misure di prevenzione e controllo volte a garantire la sicurezza dei lavoratori e a prevenire eventuali rischi o incidenti.