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Accordo Stato Regioni 2024 sulla formazione sicurezza: soggetti formatori

In un settore come quello della formazione in sicurezza, dove purtroppo gli infortuni mortali sono ancora troppo frequenti nonostante le ore di formazione erogate, la questione dei soggetti formatori e della validità degli attestati è di cruciale importanza.

L’Accordo Stato Regioni 2024 sulla formazione sicurezza mira a fare chiarezza e a contrastare il fenomeno delle “false attestazioni”, ovvero enti che rilasciano attestati di formazione senza possedere i requisiti necessari.

Nuove regole per i soggetti formatori: stop alle false attestazioni

Ecco le novità che riguardano i soggetti formatori come previsto dall’Accordo Stato Regioni 2024.

1) Requisiti più rigidi per i soggetti formatori:

  • Soggetti formatori istituzionali:Ministeri, Università, Regioni, INAIL, INL, VVF, ordini e collegi professionali, organizzazioni di volontariato a livello nazionale.
  • Soggetti formatori accreditati:Enti formativi regionali con almeno 3 anni di esperienza in materia di sicurezza sul lavoro.
  • Altri soggetti:
    • Fondi interprofessionali di settore.
    • Organismi Paritetici rappresentativi a livello nazionale.
    • Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con sedi in almeno metà delle province italiane, un numero significativo di iscritti e un certo numero di CCNL sottoscritti.

Nota: Le associazioni sindacali che non rispettano i requisiti non possono rilasciare attestati validi. I professionisti o le piccole società di formazione non possono erogare corsi di formazione in sicurezza per conto di terzi, ma solo come parte di enti autorizzati.

2) Un solo soggetto formatore per ogni corso:

  • In caso di corsi organizzati da più soggetti, uno solo sarà responsabile del rilascio degli attestati e dell’adempimento di tutti gli obblighi.

3) Maggiore chiarezza sugli attestati:

  • Dovranno riportare il logo del soggetto formatore responsabile e tutti i dati necessari per verificarne la validità.

4) Regime transitorio:

  • Fino all’emanazione di un atto specifico, i requisiti per le associazioni sindacali possono essere autocertificati.
  • Gli attestati già rilasciati da associazioni sindacali non conformi sono invalidi.

5) Conseguenze della non validità degli attestati:

  • Mancata formazione.
  • Sanzioni ai sensi degli articoli 37, 73 e 14 del D.Lgs. 81/2008.
  • In caso di infortunio, applicazione del D.Lgs 231/01.

Accordo Stato Regioni 2024 sulla formazione sicurezza: gli obiettivi

L’obiettivo di queste nuove disposizioni è quello di contrastare il fenomeno degli attestati falsi e di garantire che la formazione in materia di sicurezza sia erogata solo da soggetti competenti e qualificati.

L’introduzione di requisiti più rigidi per i soggetti formatori rappresentano un passo importante nella direzione giusta. Tuttavia, sarà fondamentale monitorare l’attuazione di queste nuove norme e verificare che non vi siano scappatoie che permettano di aggirare il sistema.