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Chiarimenti sulle semplificazioni relative all’autorizzazione degli spettacoli dal vivo

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha pubblicato la circolare n. 15015 del 7 maggio 2024 per chiarire le semplificazioni relative all’autorizzazione degli spettacoli dal vivo, in risposta a fenomeni di abusivismo e elusione delle regole “semplificate” attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2024 per eventi con un massimo di 2000 spettatori.

La circolare discute sia il regime ordinario che quello semplificato per le attività di pubblico spettacolo, identificando i casi di elusione e specificando le condizioni per l’applicazione del regime semplificato autorizzativo tramite SCIA. Inoltre, fornisce alcune raccomandazioni di sicurezza in vista della stagione estiva.

In particolare, chiarisce che il regime semplificato SCIA:

  • Non si applica a discoteche e locali di ballo;
  • È valido per eventi che si svolgono tra le 8:00 e l’1:00, ma non per eventi che durano più giorni, anche se ogni spettacolo termina entro l’1:00 del giorno seguente.

Spettacoli dal vivo fino a 2000 partecipanti: il regime ordinario TULPS

Gli spettacoli di intrattenimento allestiti in un pubblico esercizio devono rispettare le condizioni previste dagli articoli 68, 69 e 80 del TULPS, che richiedono la licenza con il parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. I Vigili del Fuoco richiamano il Regolamento esecutivo del TULPS (articoli 142 e 143) per eventi che si svolgono tra le 8:00 e le 23:00, destinati a un massimo di 2000 partecipanti.

Spettacoli dal vivo fino a 2000 partecipanti: il regime semplificato SCIA

Con l’art. 38-bis del D.L. n. 76/2020, è stata introdotta una deroga che prevede la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Questa segnalazione, presentata dall’interessato al SUAP o ufficio analogo competente per territorio, sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, il cui rilascio dipende esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.

Il regime derogatorio semplificato della SCIA, inizialmente previsto in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, ha subito diverse proroghe, con l’ultima disposta fino al 31 dicembre 2024 (art. 7, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 – Decreto Milleproroghe 2024). Questo regime si applica alla realizzazione di spettacoli dal vivo che includono attività culturali come teatro, musica, danza, musical e proiezioni cinematografiche, svolti tra le 8:00 e l’1:00 del giorno seguente, con un massimo di 2000 partecipanti.

A cosa serve il regime semplificato con SCIA per l’attività di pubblico intrattenimento?

La ratio della disposizione, spiegata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco (VVF), è quella di incentivare la ripresa del settore degli spettacoli dal vivo, mantenendo comunque alta l’attenzione sulle esigenze di sicurezza e incolumità pubblica. Questo regime si applica a specifiche tipologie di intrattenimento culturale, come teatro, musica, danza, musical e proiezioni cinematografiche. Gli eventi sono caratterizzati da:

  • Un numero limitato di partecipanti, massimo 2000 persone;
  • Una durata temporale ben definita, dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente.

Spettacoli dal vivo: come si applica il regime autorizzatorio semplificato

I Vigili del Fuoco riepilogano gli elementi che giustificano l’applicazione del regime semplificato di autorizzazione, come previsto dall’art. 38-bis del D.L. n. 76 del 2020. In presenza di questi elementi, è possibile sostituire la licenza con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ecco i criteri fondamentali:

  1. Tipologia di evento: Il regime semplificato si applica ad attività culturali quali teatro, musica, danza, musical e proiezioni cinematografiche, dove il pubblico partecipa passivamente allo spettacolo, all’interno di strutture appositamente allestite per garantire la sicurezza pubblica.
  2. Dimensioni dell’evento: Gli eventi devono avere un massimo di 2000 partecipanti.
  3. Durata dell’evento: Gli spettacoli devono svolgersi tra le ore 8.00 e l’1.00 del giorno seguente.

Problematiche applicative

I Vigili del Fuoco evidenziano alcune problematiche applicative rispetto ai tre elementi sopra elencati:

  1. Tipologia di evento: Le attività devono essere chiaramente identificate come eventi culturali passivi, il che esclude discoteche, locali da ballo e altri tipi di intrattenimento attivo.
  2. Dimensioni dell’evento: Deve essere rigorosamente rispettato il limite massimo di 2000 partecipanti, inclusi tutti i presenti nell’area dello spettacolo.
  3. Durata dell’evento: Gli eventi non devono superare l’orario limite dell’1.00 del giorno seguente, evitando quindi prolungamenti non autorizzati.

Questi criteri sono essenziali per garantire che il regime semplificato con SCIA sia applicato correttamente, senza compromettere la sicurezza e l’incolumità del pubblico.

Tipologie di spettacoli dal vivo per cui vale il regime semplificato

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha osservato che, nel tempo, alcuni operatori economici del settore (come locali da ballo e discoteche) hanno applicato il regime semplificato interpretando erroneamente la nozione di “danza”. Tuttavia, i Vigili del Fuoco (VVF) sottolineano che, nei locali da ballo, il pubblico non assiste passivamente allo spettacolo, ma partecipa attivamente al ballo.

Problematiche dell’applicazione del regime semplificato a discoteche e locali da ballo

I Vigili del Fuoco spiegano che applicare il regime semplificato a discoteche e sale da ballo può compromettere la sicurezza e l’incolumità pubblica. Questo perché verrebbe meno il complesso sistema di presidi previsto per gli spettacoli e intrattenimenti pubblici dagli articoli 68, 69 e 80 del TULPS. Inoltre, ciò creerebbe una distorsione della concorrenza a scapito degli operatori che rispettano le regole.

Durata dello spettacolo dal vivo: i chiarimenti dei VVF

I Vigili del Fuoco chiariscono che la durata dello spettacolo dal vivo deve essere intesa come riferita a un singolo evento, compreso nell’orario indicato (8:00 – 1:00 del giorno seguente). Pertanto, non rientrano nell’applicazione della norma eventi che si protraggono per più giorni, anche se articolati in spettacoli che terminano ogni giorno entro l’1:00.

Inoltre, i VVF segnalano l’uso improprio della SCIA da parte di alcuni operatori, che presentano una nuova segnalazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ogni volta che scadono le ore 1:00 del giorno seguente, per evitare verifiche e controlli tecnici. Questo espediente è utilizzato per segnalare ogni volta un nuovo evento, anche se si tratta dello stesso spettacolo.

Spettacoli dal vivo: come applicare il regime autorizzatorio TULPS

Gli spettacoli dal vivo, in condizioni normali, sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dagli articoli 68, 69 e 80 del TULPS, che richiede il parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Tuttavia, non tutte le attività di intrattenimento allestite in un pubblico esercizio sono soggette a questo regime. I VVF ribadiscono che sono esenti dal sistema autorizzatorio del TULPS (licenza):

  1. Spettacoli e/o trattenimenti musicali e/o danzanti allestiti in occasione di singole e specifiche ricorrenze: Ad esempio, feste dell’ultimo dell’anno, a condizione che rappresentino un’attività meramente accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, già oggetto di autonoma licenza.
  2. Intrattenimenti occasionali in pubblici esercizi: Questi intrattenimenti non devono comportare la trasformazione del locale in un luogo di pubblico spettacolo, evitando così di rientrare nel regime autorizzatorio del TULPS.

Quando si applica il regime TULPS per le attività di pubblico spettacolo

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ricorda che le disposizioni del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e del relativo Regolamento di esecuzione si applicano agli spettacoli e trattenimenti pubblici quando prevalgono le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo. Ciò avviene in contesti idonei a ospitare esibizioni artistiche programmate e ad accogliere clienti in modo prolungato. Esempi di tali situazioni includono:

  • Allestimenti di apposite sale;
  • Allestimenti scenici;
  • Eventi che richiamano un ampio pubblico, oltre la normale attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  • Pagamento di un biglietto di ingresso;
  • Eventi con cadenza saltuaria ma ricorrente.

Attività di pubblico spettacolo: come garantire la sicurezza

In vista della stagione estiva e per contrastare fenomeni di abusivismo, il Dipartimento invita i Prefetti a sensibilizzare le Forze di Polizia affinché effettuino specifici controlli per verificare il rispetto della normativa vigente.

Inoltre, il Corpo dei Vigili del Fuoco (VVF) sollecita un sistema di collaborazione pubblico-privato per garantire la sicurezza delle attività di pubblico spettacolo. Questo sistema di collaborazione è in attesa di una Linea guida che dovrebbe definire il contenuto degli accordi tra i Prefetti e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti. Questi accordi dovrebbero individuare specifiche misure di prevenzione basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di Polizia, cui i gestori stessi si assoggettano.

Iniziative di sicurezza in attesa della Linea guida

In attesa della Linea guida, i VVF supportano iniziative che impegnino gli esercenti a:

  • Installare sistemi di videosorveglianza nei locali;
  • Istituire un “referente per la sicurezza” come punto di contatto con le Forze di Polizia;
  • Promuovere, tramite le Associazioni, adeguate campagne di sensibilizzazione e formazione del personale impiegato negli esercizi pubblici.

Queste misure sono volte a migliorare la sicurezza e a prevenire comportamenti abusivi, creando un ambiente più sicuro per gli eventi di pubblico spettacolo e per i partecipanti.