Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO)
Si può avere licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO), secondo l’articolo 3 della legge 604/1966, quando la causa è da ricercarsi in ragioni legate all’attività produttiva. All’organizzazione del lavoro e al suo normale funzionamento.
In maniera particolare, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere effettuato dall’azienda per motivi come: riduzione dei costi, crisi economica, ristrutturazione aziendale, mancanza di lavoro, inadeguatezza del lavoratore rispetto alle esigenze aziendali.
Il lavoratore licenziato per GMO ha diritto a ricevere un preavviso e un’indennità di licenziamento, e può fare opposizione al licenziamento presso il giudice del lavoro.
Il licenziamento GMO è possibile solo per i dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per i dipendenti a tempo determinato, il licenziamento deve essere effettuato alla scadenza del contratto.
Che vuol dire licenziamento per giustificato motivo oggettivo?
Secondo quanto indicato dalla Legge 604/1966, all’art. 3, il giustificato motivo oggettivo del licenziamento sussiste in motivazioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. In particolare, è necessario che:
- Il contratto di lavoro sia recesso per effettive e concrete esigenze aziendali;
- Sia presente un rapporto diretto tra le esigenze aziendali e l’interruzione di uno specifico rapporto di lavoro;
- Non sia possibile ricollocare nel contesto aziendale il dipendente in altra mansione compatibile con il proprio livello di inquadramento o anche a livello inferiore nel caso in cui sia l’unica soluzione per evitare il licenziamento.
Che differenza c’è tra licenziamento oggettivo e soggettivo?
Il Datore di lavoro può provvedere al licenziamento per giustificato motivo soggettivo per motivi disciplinari, in genere, si è in presenza di una violazione del lavoratore ai doveri contrattuali. Ad esempio, quando il lavoratore si assenta per diversi giorni senza una valida giustificazione oppure nel caso in cui sia scarsamente produttivo.
Qual è la differenza tra licenziamento per giusta causa e il licenziamento per giustificato motivo soggettivo?
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo può essere un surrogato del licenziamento per giusta causa, la differenza può essere identificata nella gravità della mancanza disciplinare del lavoratore.
Cosa spetta al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo?
Il lavoratore che è stato licenziato per giustificato motivo deve ricevere il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), in quanto spetta al lavoratore alla fine del proprio rapporto di lavoro qualunque sia la ragione per cui esso si concluda, quindi anche in caso di licenziamento per giusta causa.
Inoltre, il lavoratore ha diritto a ricevere la disoccupazione, come specificato successivamente.
In caso di licenziamento illegittimo dichiarato dal Giudice, il lavoratore può avere diritto al risarcimento del danno subito.
Preavviso
Il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta, con il rispetto del preavviso e devono essere specificati i motivi che lo hanno determinato.
Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 e dipendenti da imprese che superano il requisito dimensionale ex art. 18 L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), è necessario attivare il procedimento di conciliazione di cui all’art. 7 della L. 604/1966 davanti alla commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Ovvero il datore di lavoro deve preventivamente dare comunicazione all’Ispettorato e al lavoratore, in cui dichiara la volontà di procedere al licenziamento e le motivazioni. L’ispettorato nel termine perentorio di 7 giorni convoca le parti per la conciliazione, che si conclude entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione. Se la conciliazione fallisce o se entro 7 giorni le parti non vengono convocate dall’Ispettorato, il datore di lavoro può procedere al licenziamento.
Naspi
La Naspi, ovvero, l’indennità per disoccupazione introdotta per tutti gli eventi di disoccupazione involontario, spetta ai lavoratori che hanno perso l’impiego involontariamente. In particolare, occorre possedere tre requisiti per poter accedere alla Naspi:
- perdita involontaria del lavoro: ciò significa che non spetta in caso di dimissione volontarie (ad esclusione di dimissioni per giusta causa) e in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
- Requisito contributivo: devono essere state versate all’INPS almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
- Requisito lavorativo: il lavoratore deve aver effettuato almeno 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi precedenti allo stato di disoccupazione.
Quindi, l’indennità mensile Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impego) spetta anche in caso di licenziamento per giusta causa, in quanto si tratta di lavoratori che hanno perduto involontariamente l’occupazione.