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Ponteggi fissi: cosa sono e documenti necessari

I ponteggi fissi sono opere provvisionali di accesso e di servizio costituite da tubi e giunti o da elementi portanti prefabbricati collegati fra loro, utilizzati nella realizzazione di lavori edili e di ingegneria civile nei quali è presente il rischio di caduta dall’alto, ovvero, nei lavori in quota (attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile).

Al contempo, il ponteggio fisso, è considerato anche un dispositivo di protezione collettiva, qualora possegga i requisiti dimensionali e le caratteristiche di resistenza adeguate per tener conto delle particolarità della superficie di lavoro, delle azioni trasmesse dai lavoratori in caso di appoggio, caduta, scivolamento, rotolamento o urto contro lo stesso.

A seconda degli elementi costruttivi che li costituiscono possono essere classificati in:

  1. Ponteggi a telai prefabbricati;
  2. Ponteggi a montanti e traversi prefabbricati;
  3. Ponteggi a tubi e giunti.

Gli elementi dei ponteggi devono sempre riportare impresso il marchio del fabbricante, a rilievo o a incisione e comunque in modo visibile e indelebile.

Il ponteggio deve essere sempre accompagnato dalla seguente documentazione:

  • Autorizzazione ministeriale alla costruzione e all’impiego del ponteggio (libretto);
  • Copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S);


LIBRETTO

All’interno del libretto è contenuta:

  • Autorizzazione Ministeriale, ovvero, il documento che viene rilasciato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai soggetti che intendono costruire e commercializzare in Italia un ponteggio. È soggetta a rinnovo ogni 10 anni al fine di poter garante la verifica dell’adeguatezza all’evoluzione del progresso tecnico riguardante la costruzione dei ponteggi fissi.
  • Stralcio relazione tecnica del ponteggio che comprende i seguenti elementi:
    • calcolo secondo varie condizioni di impiego;
    • istruzioni per le prove di carico;
    • istruzioni per il montaggio, l’impiego e lo smontaggio;
    • schemi-tipo per i quali non sussiste l’obbligo di calcoli ulteriori da parte della ditta installatrice, con l’indicazione dei massimi sovraccarichi applicabili, dell’altezza e della larghezza massime realizzabili.

Nel caso in cui il ponteggio supera i 20 metri, non sia conforme agli schemi – tipo contenuti all’interno dell’Autorizzazione ministeriale o presenta delle notevoli complessità sarà necessario, da parte di un architetto o ingegnere abilitato, redigere un progetto specifico.

 

Pi.M.U.S

È il documento che riporta le indicazioni specifiche per il tipo di ponteggio, in relazione al montaggio, all’uso e allo smontaggio. Viene emesso dal datore di lavoro o da persona competente dell’impresa addetta al montaggio/smontaggio ed è destinato a tutti gli utilizzatori del ponteggio.

 

FORMAZIONE

I lavoratori addetti al montaggio/smontaggio del ponteggio devono essere adeguatamente formati e addestrati.