Emissioni in atmosfera normativa ed adempimenti per aziende
Il Testo Unico Ambientale D.Lgs 152/06 e s.m.i. (all’art. 269, comma 1) indica che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi dello stesso Decreto.
L’autorizzazione stabilisce, per le emissioni tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento e per le emissioni convogliate, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità del monitoraggio di competenza del gestore. Il Titolo I, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal Titolo II (impianti temici civili aventi potenza termica nominale inferiore ai 3 MW) ed alle attività che producono emissioni in atmosfera.
A seconda della tipologia di attività, della tipologia di materie prime utilizzate (quindi delle schede di sicurezza delle stesse), della quantità di materie prime utilizzate, una azienda potrebbe ricadere in diversi campi di applicazione del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con necessità autorizzative diverse.
L’art. 272, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. indica quali tipologie di stabilimenti non sono sottoposti ad autorizzazione (esempi: serre, stirerie, autolavaggi, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove ecc…). Queste attività vengono catalogate come scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico. Nel caso l’azienda abbia solo questa tipologia di attività, è necessaria una comunicazione al Comune ed all’ente preposto per conoscenza. L’art. 272, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. indica invece che le autorità competenti possono adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabilite i valori limite di emissione, le prescrizioni e le periodicità dei controlli. Queste attività vengono definite in deroga. Per queste non viene rilasciato un vero e proprio atto autorizzativo ma le aziende devono rifarsi agli allegati tecnici Regionali, rispettandone i contenuti con riferimento alla tipologia di materie prime utilizzate, alla quantità massima delle stesse, nonché delle prescrizioni specifiche di analisi in essi inserite. Vi sono poi quelle definite autorizzazioni ordinarie, ricadenti nell’ex. art 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per le quali attività ed emissioni in atmosfera da esse derivanti deve essere richiesta espressa autorizzazione all’autorità competente che, eseguita una conferenza di servizi con ARPA ed il SUAP territorialmente competente, indica nel decreto autorizzativo le prescrizioni alla conduzione delle emissioni. L’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento ed i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.
Dal 2013, con l’avvento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA – D.P.R. 59/13) gli impianti soggetti all’art 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ricadono in tale autorizzazione, ossia un unico provvedimento autorizzativo che sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale. La sola presenza di attività in deroga (art 272, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) invece comporta decisione da parte del gestore di scegliere l’applicazione volontaria dell’AUA o meno.
A seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione l’azienda deve predisporre il convogliamento delle emissioni in atmosfera autorizzate, rispondendo alle caratteristiche tecniche dettate dalla normativa di settore per quanto riguarda l’altezza dei camini, la predisposizione di un numero di flange di campionamento adeguato e conforme alla tipologia di inquinanti che dovrà ricercare ed eventualmente interventi strutturali per il raggiungimento in sicurezza di queste postazioni di campionamento. Inoltre l’azienda dovrà rispettare un piano di monitoraggio delle emissioni in atmosfera secondo le prescrizioni previste nella propria autorizzazione, iniziale di messa a regime e quindi periodica. Da non tralasciare la compilazione di un registro di manutenzione dei sistemi di abbattimento (eventualmente presenti) per dare evidenza che gli stessi siano sempre adeguati e conformanti per l’abbattimento degli inquinanti.