Cosa può comportare il mancato riscontro agli interessati al trattamento
Oltre ad informare l’interessato dei suoi diritti, il GDPR prescrive al titolare del trattamento di agevolarne l’esercizio.
Bisognerà, pertanto, prestare molta attenzione all’indirizzo di contatto indicato nelle informative per l’esercizio dei diritti degli interessati, assicurandosi che sia:
- correttamente indicato,
- effettivamente attivo
- ed efficacemente presidiato,
al fine di non incorrere nel rischio di lasciare richieste inevase oltre i limiti prescritti dal GDPR.
L’art. 12, par. 3, stabilisce infatti che il titolare del trattamento debba dare riscontro alla richiesta dell’interessato senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa.
Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste, fermo restando che l’interessato debba essere informato di tale proroga e dei motivi del ritardo entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento deve, in ogni caso, informare l’interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
Il reclamo al Garante può comportare per il titolare del trattamento, se non l’immediata applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, un iniziale invito ad adempiere alla richiesta dell’interessato entro un termine massimo, dandone anche evidenza al Garante medesimo.
Il mancato adempimento del titolare, anche in seguito all’esortazione del Garante, potrebbe delineare a questo punto l’ulteriore violazione di mancato riscontro alle richieste dell’Autorità di Controllo, con conseguente aumento nel quantum della sanzione.