Gestione emergenze antincendio – Decreto Ministeriale 2 settembre 2021
Si fa riferimento al nuovo Decreto del 2 settembre 2021 che stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e le misure finalizzate a fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio, in funzione dei fattori di tale rischio presenti presso la propria attività.
Gestione della sicurezza antincendio in esercizio
L’informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui seguenti argomenti:
- i rischi di incendio e di esplosione legati all’attività svolta e legati alle specifiche mansioni svolte;
- le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a: osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro, e accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all’uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);
- l’ubicazione delle vie d’esodo;
- le procedure e azioni da adottare in caso di incendio, l’azionamento dell’allarme, le procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
- i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
L’informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Le informazioni possono anche essere fornite attraverso avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme, collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate.
I lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio per l’addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento, con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi. Nelle esercitazioni, bisogna tener conto delle eventuali situazioni di notevole affollamento e della presenza di persone con specifiche esigenze.
Inoltre, il datore di lavoro deve documentare l’evidenza delle esercitazioni svolte.
L’allarme dato in occasione delle esercitazioni non deve essere realmente indirizzato ai vigili del fuoco.
Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l’informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica. Per quanto riguarda le esercitazioni, devono prevedere almeno:
- la percorrenza delle vie d’esodo;
- l’identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- l’identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
- l’identificazione dell’ubicazione delle attrezzature di estinzione.
Gestione della sicurezza antincendio in emergenza
In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del 02 settembre 2021, il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:
- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.
Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste e deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione.
I fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono:
- le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
- le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
Il piano di emergenza deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:
- i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio;
- i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
- le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.
Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:
- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
- l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
- l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
- l’ubicazione dei locali a rischio specifico;
- l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
- i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.
È necessario evidenziare che gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.
Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, e deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie.
Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza, costituite dalla planimetria prevista e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti.
Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nel Decreto.
Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio:
- Attività di livello 3: stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore”, fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettriche, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, impianti e laboratori nucleari, depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 , aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 metropolitane in tutto o in parte sotterranee, interporti con superficie superiore a 20.000 alberghi con oltre 200 posti, strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno, case di riposo per anziani, scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti, uffici con oltre 1.000 persone presenti, cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri, cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi, stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, nonché operazioni di trattamento di rifiuti.
I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG) del decreto 02092021.
- Attività di livello 2: i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3, i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG) del decreto 02092021.
- Attività di livello 1: attività che non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle soprariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG) del decreto 02092021.