Decreto qualifica manutentori impianti ed attrezzature antincendio
I controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati. Lo stabilisce il nuovo Decreto 1 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 di sabato 25 settembre 2021.
Per poter avere tale qualifica il manutentore:
- deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Tali conoscenze sono acquisite tramite un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti.
I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione. - Al termine del percorso di formazione, il tecnico manutentore qualificato deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La prova consiste in:
a) l’analisi del “curriculum vitae” integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato; PUNTEGGIO MASSIMO 10 PUNTI
b) una prova scritta per la valutazione delle conoscenze, che può essere 20 domande a risposta chiusa (3 risposte delle quali n.1 sola è corretta (da escludere quelle del tipo “vero/falso”)) oppure una prova composta da almeno 6 domande a risposta aperta. PUNTEGGIO MASSIMO 20 PUNTI
c) una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative attinenti all’attività professionale atta a valutare, oltre alle abilità e competenze acquisite dal candidato, anche le capacità relazionali e comportamentali, attraverso l’osservazione diretta, durante l’attività lavorativa; PUNTEGGIO MASSIMO 50 PUNTI
d) una prova orale per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato. PUNTEGGIO MASSIMO 20 PUNTIL’esame si intende superato per il candidato che ottiene un voto non inferiore a 70/100, avendo superato ciascuna delle n. 3 prove (scritta, pratica e orale) con un punteggio non inferiore alla metà del massimo.
- Nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati prima dell’entrata in vigore del presente Decreto, con certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato, la valutazione dei requisiti sarà svolta con sola prova orale, che si intende superata per il candidato che ottiene un voto non inferiore a 7/10, ovvero con modalità di equivalente efficacia che dovranno essere stabilite con apposito provvedimento.