Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nelle Scuole
ll Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è una figura obbligatoria ed indispensabile per il mantenimento di un ambiente di lavoro sicuro e sano.
Come stabilito dal D.Lgs. 81/2008 (applicazione regolamento europeo) in Italia (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), all’interno di un’azienda è necessaria la presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).
La nomina di questa figura è a cura del datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.
La nomina dell’RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 17).
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione collabora con il datore di lavoro, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR).
Più nello specifico questi deve provvedere:
- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- programma l’informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- a fornire ai lavoratori le informazioni necessarie.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione partecipa assieme al medico competente del lavoro ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro.
Servizio di Prevenzione e Protezione
L’art. 2 comma 1, lettera l del D.Lgs. 81/08 definisce l’ufficio del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) come l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Anche per la scuola, i compiti del SPP sono stabiliti in via prioritaria dall’art. 33 e riguardano, in estrema sintesi, la valutazione dei rischi, l’individuazione e l’elaborazione delle misure, anche procedura, di prevenzione e protezione, la formulazione di proposte di programmi di informazione e formazione, la partecipazione alle riunioni periodiche ex art. 35 e l’effettuazione dell’informazione dei lavoratori e degli allievi (quando equiparati). Il dirigente scolastico ha tuttavia facoltà di meglio puntualizzare tali compiti anno per anno, tenendo conto delle specificità dell’istituzione scolastica che dirige, del numero di minori presenti, di particolari problematiche, anche contingenti, e della Politica della sicurezza che intende perseguire.
L’art. 17 ribadisce l’obbligo in capo al dirigente scolastico di nominare il Responsabile SPP (RSPP) dell’istituzione scolastica che entrerà all’interno dell’organigramma dell’Istituto comprensivo. L’art. 32 (sostanzialmente non modificato dal D.Lgs. 106/09) individua i requisiti che deve possedere questa figura e stabilisce le opzioni tra le quali può scegliere la dirigenza scolastica che non intenda (o non possa, per il superamento del limite di 200 dipendenti nella propria scuola) svolgere direttamente il ruolo di RSPP.
Peraltro, l’assunzione della funzione di RSPP da parte del dirigente scolastico richiede una formazione specifica come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11. L’incarico, recita il comma 8, va affidato prioritariamente a personale interno (docenti, personale ATA/collaboratori scolastici, amministrativi) all’istituto, ovvero, in subordine, interno ad un’altra istituzione scolastica, e, in entrambi i casi, che si dichiari disponibile in tal senso. Solo in via sussidiaria (comma 9), cioè nell’impossibilità di ottemperare alla norma secondo una delle due precedenti modalità, il dirigente scolastico può ricorrere a personale esperto esterno con contratto specifico di collaborazione con l’Amministrazione scolastica. Il dirigente scolastico può avvalersi, assieme ad un gruppo di altri istituti, dell’opera di un unico esperto, individuato all’interno degli Enti proprietari degli edifici scolastici o, in via subordinata, all’interno di Enti locali o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (INAIL, Università, ecc.) oppure di un libero professionista facente parte delle famiglie di categorie professionali previste.
Il RSPP deve salvaguardare le mansioni presenti nella scuola, condividere per l’apprendimento di regole specifiche. Alla stipula della convenzione potranno provvedere anche le autorità scolastiche territoriali con codice disciplinare. L’assenza della nomina prevede una sanzione
È evidente infatti che la nomina del RSPP dà luogo ad un incarico di natura fiduciaria, per cui la costruzione del bando, albo, graduatorie di concorso, non può ispirarsi a criteri di mera economicità e deve invece permettere al dirigente scolastico di scegliere soprattutto sulla base dell’esperienza e capacità, garantendo nel contempo il necessario margine di discrezionalità da parte del dirigente scolastico rispetto ad una possibile rosa di candidati.
Nomina e incarico per RSPP
Concettualmente, nel diritto, è corretto distinguere la nomina dall’incarico. La nomina costituisce l’atto formale che il dirigente è chiamato a redigere sia per il Responsabile che per gli eventuali Addetti SPP e può non essere limitata temporalmente, avendo quindi valore fino a revoca.
L’incarico rappresenta invece lo strumento attraverso il quale il dirigente scolastico stabilisce il mandato operativo del SPP, che, oltre ai contenuti imprescindibili dell’art. 33, può contenere anche altre richieste, specifiche della realtà scolastica o del momento. Per tale motivo si suggerisce che l’incarico abbia durata annuale e venga rinnovato all’inizio dell’anno scolastico o all’inizio di quello finanziario.
Nei casi in cui il SPP sia composto da più persone, il dirigente scolastico dovrà prestare attenzione nel definire e distribuire, attraverso i rispettivi incarichi, le competenze del Responsabile e quelle degli Addetti. In particolare il problema si pone quando il Responsabile è persona esterna alla scuola, nel qual caso risulta indispensabile individuare con precisione i rispettivi ambiti di intervento, onde evitare sia le sovrapposizioni di ruolo ed azione sia soprattutto le possibili zone d’ombra.
In ogni caso appare utile e funzionale organizzare un Servizio composto da più persone. Il numero di Addetti SPP va individuato in relazione alle dimensioni e alla complessità dell’istituto e al numero di plessi. La norma non distingue in modo netto la figura del Responsabile da quella dell’Addetto SPP, attribuendo ad entrambi lo stesso mandato complessivo ed individuando per il Responsabile solo una specifica prerogativa di coordinamento del Servizio. Per motivi diversi, le situazioni più emblematiche sono due: gli istituti secondari di secondo grado ad indirizzo tecnico o professionale particolarmente complessi ed articolati nell’offerta di indirizzi e le grosse istituzioni scolastiche suddivise in parecchi plessi (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria, liceo), soprattutto se distanti tra loro. In questi casi il direttore scolastico è chiamato ad operare delle scelte organizzative in coerenza con tali esigenze prioritarie, costituendo nel primo caso il Servizio sulla base di un principio di diversificazione e complementarità delle competenze necessarie o assicurando, nel secondo caso, la presenza di una persona formata in ogni plesso del proprio istituto.
Requisiti e piano formativo
Sia per i Responsabili che per gli Addetti SPP, l’art. 32 (comma 2) prevede obbligatoriamente, oltre al possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma d’istruzione secondaria superiore, una specifica formazione iniziale suddivisa in tre moduli: modulo A di 28 ore, modulo B di 24 ore, modulo C di 24 ore, riservato agli RSPP; per la scuola un totale di 76 ore, e aggiornamenti periodici del modulo B per avere sempre i crediti formativi. Per entrambe le figure, i contenuti e lo sviluppo orario del modulo B devono essere quelli previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 26.1.06 per il gruppo ATECO 8 – Scuola e Pubblica Amministrazione. Il successivo comma 5, integrato dal D.Lgs. 106/09, stabilisce inoltre che, per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile o di Addetto SPP, è esonerato dalla frequenza dei moduli A e B del corso di formazione iniziale chi è in possesso di laurea nelle classi L7, L8, L9, L17, L23 o LM26 di cui al Decreto del MIUR del 16.3.07, o nelle classi 4, 8, 9 e 10 di cui al Decreto del Ministro dell’Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 4.8.00, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente. Tuttavia deve frequentare il modulo C, e, se ha conseguito la laurea da più di 5 anni, effettuare l’aggiornamento del modulo B (40 ore per il RSPP e 28 ore per l’ASPP) prima di essere nominato dal dirigente scolastico.
La Valutazione dei Rischi
La valutazione dei rischi risponde ad un adempimento di legge che spetta al dirigente scolastico. Nella scuola le attività connesse alla valutazione, oltre ad una finalità preventiva, hanno una valenza educativa, indiretta, mediata dal “clima” di attenzione alla sicurezza indotto, e diretta se coinvolti attivamente gli stessi allievi. La normativa (art. 32 D.Lgs. 81/08), che nella scuola indica prioritariamente la nomina di un RSPP interno, o, in alternativa, prevede comunque un ASPP, e le numerose esperienze di partecipazione degli allievi di tutti gli ordini e gradi di scuola alla valutazione dei rischi, orientano l’istituzione scolastica a interpretare questo adempimento come occasione formativa.
Laddove nominato, il medico competente può costituire il primo “consulente”, da coinvolgere non solo in riferimento ai rischi che giustificano la sorveglianza sanitaria, ma relativamente a tutto il processo della visione della valutazione.
L’analisi finalizzata alla valutazione deve riguardare aspetti strutturali (edilizia, mensa, licenza attrezzature, edifici scolastici, impianti tecnici) e organizzativi (vigilanza, infortuni, comunicazioni, evacuazione, coronavirus, procedure d’emergenza, gestione emergenze antincendio e primo soccorso), macchine, attrezzature e attività afferenti a tutti i soggetti scolastici (gestione lezioni, compito insegnanti, convenzione didattica, trasparenza nella gestione delle attività)compresi gli alunni e studenti (cyberbullismo,. educazione e cultura della sicurezza. La valutazione si basa sugli adempimenti normativi previsti dalle indicazioni del D.Lgs 81/08 e dalle linee guida, relazioni e circolari tecniche.