Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
Il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero Interno in Gazzetta n.230 del 25 settembre 2021, in vigore dal 25 settembre 2022, riguarda i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) punto 3 del D. Lgs. 81/2008.
Esso è costituito da un articolato normativo e da due allegati:
- Allegato I: Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio;
- Allegato II: Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.
Allegato I
Manutenzione e controllo periodico
Per quanto riguarda “Manutenzione e controllo periodico”, il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.
La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.
Sorveglianza
Riguardo la sorveglianza, l’allegato I prevede che oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti con predisposizione di idonee liste di controllo.
Allegato II
Tale allegato è costituito da 5 paragrafi:
- Generalità
- Docenti
- Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
- Valutazione dei requisiti
- Procedure amministrative.
Generalità
Nel paragrafo “Generalità” sono fornite indicazioni su:
- Responsabilità del tecnico manutentore qualificato;
- Requisiti in possesso del tecnico manutentore qualificato;
- Acquisizione dei requisiti da parte del tecnico manutentore qualificato con frequenza di apposito corso (con contenuti minimi del par. 1.3 erogato da docenti con requisiti indicati al par. 1.2) e valutazione dell’apprendimento (par. 1.4);
- Esonero frequenza corso (se dimostrata attività di manutenzione da almeno 3 anni ovvero possesso di specifiche certificazioni volontarie) e accesso diretto alla valutazione dei requisiti (par. 1.4);
- Indicazioni sull’aggiornamento del tecnico manutentore qualificato.
Il tecnico manutentore qualificato:
- ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione.
- deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
- deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, dove, al suo termine, deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di esito positivo (70/100).
- deve mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso e possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione, con solo prova orale. Inoltre, l’attività di formazione comprende anche esercitazioni pratiche.
Docenti
Il decreto richiede che i “Docenti” dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato siano in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e abbiano conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente.
Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
Per i contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore si fa riferimento ai Prospetti 3.1 ÷ 3.13 del Decreto Ministeriale del 1° settembre 2021, dove vengono riportati i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro.
Valutazione dei requisiti
La valutazione dei requisiti deve basarsi sulle conoscenze, sulle abilità e sulle competenze stabilite nei prospetti 3.1 ÷ 3.13 del DM 01092021. Questa deve comprendere:
- “curriculum vitae” integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate
- una prova scritta per la valutazione delle conoscenze.
- una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative attinenti all’attività professionale.
- una prova orale per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato.
Procedure amministrative
Nell’ultimo paragrafo dell’Allegato II sono indicate le procedure amministrative relative a:
- rilascio della qualifica di tecnico manutentore;
- composizione e nomina della commissione esaminatrice;
- modalità di presentazione delle istanze;
- adempimenti amministrativi.