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Il Referente scolastico COVID-19

Sono figure che servono a tenere le comunicazioni nel gruppo operativo scolastico e all’interno della comunità (anche tra gli utenti della scuola), non hanno competenze di tipo sanitario o para-sanitario ma di tipo comunicativo e informativo.

Per la riapertura delle scuole in sicurezza, il Governo, ha considerato alcune misure di prevenzione e le ha rese pubbliche in documenti formali e in documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che ha inviato al Ministro dell’Istruzione (riferimento CTS, circolari del 28 maggio 2020; CTS, 22 giugno e successive specificazioni). Tali documenti forniscono le indicazioni per la riapertura della scuola e dei servizi educativi dell’infanzia, nonché della scuola primaria, in linea con la situazione epidemiologica e in considerazione delle necessità attuali e delle conoscenze scientifiche ad ora disponibili.

Così come richiesto dal Sistema Nazionale, il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 58/2020 del 28 agosto 2020 ha introdotto una nuova figura nell’ambito dell’emergenza Coronavirus a scuola: il Referente scolastico per COVID-19.

Qualora non fosse il Direttore Scolastico stesso a voler assumere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione, il Rapporto afferma che deve essere identificato un referente, e un suo sostituto, a livello di singola sede di struttura o di Istituti Comprensivi e Circoli didattici. Il ruolo principale del Referente Covid-19 è quello di interfacciarsi con il Dipartimento di Prevenzione e creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio.

La nomina del Referente scolastico COVID-19

Il referente scolastico per COVID-19 nell’ambiente scolastico deve essere identificato ove ci sia la possibilità a livello di plesso, di singola sede scolastica o di istituti comprensivi e circoli didattici, per la funzione di una migliore interazione con la struttura stessa. Il ruolo consiste anche nell’utilizzare la modulistica adeguata per le registrazioni del caso.

Nella pratica in ogni istituzione scolastica, in base alle caratteristiche e alle condizioni della scuola, di quanti plessi abbia, andrà nominato certamente più di un referente titolare ed un corrispettivo sostituto.

Il ruolo di referente scolastico per COVID-19 può essere ricoperto dallo stesso Dirigente scolastico oppure, previa disponibilità dell’interessato, dai docenti o da un componente del personale Ata, che andrà correttamente formato sulle procedure da attuare.

Nella pratica la figura del referente dovrà sussistere in ogni ambito scolastico, ma sarà fondamentale la disponibilità a svolgere l’incarico che non potrà essere imposta da parte dirigenziale d’ufficio, perché ciò non è contemplato da nessuna normativa.

Compiti del Referente scolastico COVID-19

I compiti del referente scolastico per COVID-19 consistono in tutte quelle azioni finalizzate alla creazione di un sistema flessibile di gestione della prevenzione della diffusione dell’epidemia e casi di focolai all’interno della scuola, di gestione dei casi eventualmente verificatesi all’interno dei locali scolastici, di informazione, di tracciabilità e di interconnessione con i responsabili del Dipartimento di Prevenzione. Secondo le indicazioni operative e secondo il vademecum, il Responsabile scolastico per COVID-19 deve usufruire dei seguenti strumenti:

  • ATTIVITÀ PREVENTIVA
    • conoscere le figure professionali del Dipartimento di Prevenzione che, in collegamento funzionale con i medici curanti di bambini e degli studenti (PLS e MMG), supportano la scuola e i medici curanti per le attività del protocollo e che si interfacciano a livello sociale per un contatto diretto anche con il Dirigente scolastico e con il medico che ha in carico il paziente;
    • svolgere un ruolo di monitoraggio, identificazione e interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e creare una rete con le altre figure analoghe delle scuole del territorio;
    • comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe nel breve periodo (si ipotizza una soglia di allerta del 40%, ma si ritiene sia esclusivamente esemplificativa, dato che tale valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o delle assenze registrate tra gli insegnanti;
    • fornire al Dipartimento di Prevenzione eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti;
    • indicare al Dipartimento di Prevenzione eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità per agevolarne la tutela attraverso la sorveglianza attiva da concertarsi tra il Dipartimento medesimo, lo stesso referente scolastico per il COVID-19 e il Pediatra di Libera Scelta (PLS) e i Medici di Medicina Generale (MMG).
  • GESTIONE CASI COVID-19
    • ricevere dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso sintomatico di COVID-19
    • telefonare immediatamente ai genitori o al tutore legale dello studente nei casi di sospetto COVID-19 interni alla scuola (aumento della temperatura corporea o sintomo compatibile con il virus)
    • acquisire la comunicazione immediata dalle famiglie o dagli operatori scolastici nel caso in cui un alunno o un componente del personale scolastico sia stato contatto stretto con un caso positivo confermato di COVID-19 con tamponi
    • fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe, nonché degli insegnanti del caso confermato, che rientrano nella categoria dei contatti nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. Per i casi asintomatici, sono considerate le 48 ore precedenti alla raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Formazione del Referente scolastico COVID-19

Per svolgere al meglio questo compito, il referente COVID dovrà dunque essere adeguatamente formato sulle principali fonti di trasmissione del coronavirus, sul rischio di contagio, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico ad integrazione del documento di valutazione dei rischi e sulla procedura nella gestione dei casi COVID-19 sospetti o confermati che possono differenziarsi tra le Regioni con Ordinanza regionale specifica.

La formazione del referente dovrà soffermarsi anche sulla gestione dei vari scenari che potrebbero prospettarsi, riportati sempre nel rapporto dell’ISS e nei materiali ufficiali. Infatti, il suo intervento è richiesto nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura al di sopra di 37,5° o nel caso di un numero elevato di assenze improvvise in una classe.

Al fine di garantire le necessarie attività di formazione, congiuntamente all’esigenza di garantire il distanziamento fisico, l’Istituto Superiore di Sanità mette a disposizione la propria piattaforma digitale per la Formazione A Distanza EDUISS (http://eduiss.it) per erogare un percorso formativo in tema con le categorie del COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o confermati. I destinatari della formazione FAD sono i referenti scolastici COVID-19 per ciascuna istituzioni scolastica e gli operatori sanitari dei Dipartimenti di Prevenzione referenti COVID-19 per le scuole.

Limitare i contagi – Protocollo Scuola 2021/2022

Il decreto legge approvato il 5 agosto 2021 prevede che nell’anno scolastico 2021/2022 l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado dovrà essere svolta in presenza. La misura è derogabile con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esclusivamente nelle zone arancioni e rosse, solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità e per singole istituzioni scolastiche o per quelle presenti in specifiche aree territoriali. Il confine della deroga, dunque, risulta essere ben delineato.

Restano il metro di distanza e l’uso delle mascherine. Dove le condizioni strutturali-logistiche degli edifici scolastici non consentono il distanziamento di sicurezza interpersonale di un metro, è previsto sempre l’obbligo delle mascherine. Queste ultime non dovranno essere indossate dai bambini di età inferiore ai sei anni e dai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di questi dispositivi. Resta ferma, come lo scorso anno, l’impossibilità di accedere o permanere nei locali scolastici in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea che supera i 37,5°.

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

  1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Tutto il personale scolastico dovrà possedere il Green pass, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute. I lavoratori fragili sono tutelati. Il Green pass non è previsto per studenti e studentesse.

La somministrazione dei pasti nelle scuole dovrà essere effettuata da personale anch’esso dotato di Green pass che indossi dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico che, nell’adempimento dei doveri d’ufficio, debba trovare soluzione a problemi tecnico scientifici di particolare difficoltà.