Formulario rifiuti: compilazione e normativa
Il Registro di carico e scarico rifiuti è il documento ambientale sul quale devono essere registrati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti che avvengono nel luogo di produzione. Lo schema di registro attualmente in vigore è quello previsto dal D. M. n. 148 del 1/4/98.
La crescente preoccupazione per l’ambiente e la necessità di gestire in modo sostenibile i rifiuti hanno portato alla creazione del corso di gestione dei rifiuti. Questo corso offre una panoramica dettagliata delle pratiche moderne per la gestione, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti, affrontando le sfide attuali e proponendo soluzioni innovative. È un’opportunità formativa essenziale per coloro che desiderano specializzarsi in questo settore cruciale e contribuire attivamente alla protezione del nostro pianeta
La vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti deve essere effettuata dalla Camera di commercio territorialmente competente.
Il Formulario di identificazione dei rifiuti è il documento di accompagnamento per il trasporto di rifiuti, definito dal D.M. n. 145 del 1/4/98 ed è costituito di quattro copie. La prima va consegnata al produttore del rifiuto al momento del ritiro del medesimo, la seconda copia viene lasciata all’impianto di destinazione del trasportatore, la terza copia rimane all’azienda che effettua il trasporto del rifiuto e la quarta deve pervenire al produttore ad attestare l’avvenuto e corretto smaltimento del rifiuto prodotto.
Al fine di un’amministrazione trasparente e corretta a livello ambientale sono questi i documenti necessari e validi sul territorio nazionale che il datore di lavoro di una società produttrice di rifiuti derivanti da attività industriale deve avere a disposizione e mantenere correttamente registrati a tutela dell’ambiente e per rispettare gli adempimenti della normativa che disciplina la procedura di gestione dei rifiuti aziendali. Eviterà cosi ogni possibile sanzione amministrativa e penale derivante da controlli effettuati dagli enti ispettivi e di vigilanza. Questi documenti, in attesa della pubblicazione dei decreti attuativi relativi alla nuova disciplina introdotta con il D.Lgs 116/2020, che porteranno all’attivazione del “Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti”, continueranno ad essere utilizzati e sono inoltre attualmente indispensabili per poter adempiere all’obbligo di presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) secondo specifiche modalità alla Camera di Commercio di competenza. Mediante questa dichiarazione, la cui responsabilità è in carico al rappresentante legale dell’azienda, viene data comunicazione dei quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti all’interno della propria attività industriale ed è quindi fondamentale per avere una tracciabilità dei rifiuti ed evitare possibili reati in materia ambientale, purtroppo spesso fonte di inquinamento e di disastri di rilevanza sociale.
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), fino a nuove disposizioni normative deve essere presentato dal legale con cadenza annuale generalmente fissata al 30 di Aprile di ogni anno, da parte dei soggetti interessati così individuati sulla base delle relative categorie:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a € 8.000;
- Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi
Non devono presentare la dichiarazione MUD, solo ed esclusivamente per quanto riguarda i rifiuti NON pericolosi:
- I soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON pericolosi;
- Le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da:
– Lavorazioni industriali;
– Lavorazioni artigianali;
– Fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;
– Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall’abbattimento di fumi;
– Le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi);
– Le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per i rifiuti NON pericolosi);
Il documento fondamentale per la “tracciabilità” del percorso dei rifiuti valido su tutto il territorio nazionale è dunque il formulario che “accompagna” i rifiuti durante il trasporto effettuato da enti o imprese fino al centro di smaltimento o recupero autorizzato. Dal formulario introdotto con il D.Lgs 152/06 così come recentemente modificato e integrato dal D.Lgs 116/2020 entrato in vigore il 26 Settembre 2020, devono emergere una serie di informazioni atte ad individuare il rifiuto e ricostruire al contempo il percorso compiuto dal produttore o detentore fino al destinatario finale. La stessa norma dispone infatti che “il formulario di identificazione debba essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal produttore, sono acquisite una dal trasportatore e due dal destinatario (smaltitore autorizzato), che provvede a trasmetterne una comprovante la verifica del peso a destino al detentore attestandone così la presa in carico dei rifiuti. Con il recente decreto legislativo, la trasmissione della quarta copia può ora essere sostituita dall’invio tramite PEC, a patto che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale e provveda successivamente all’invio al produttore.
In entrambi i casi viene ridotto l’obbligo di conservazione delle copie del formulario che è stato recentemente ridotto da 5 a 3 anni.
Il FIR (Formulazione e identificazione dei Rifiuti) (FIR) attesta dunque l’avvenuto corretto smaltimento di un rifiuto, ha importanza legale ed è suddiviso in cinque sezioni (formulario dei dati):
La prima sezione contiene i seguenti dati:
- Produttore dei rifiuti;
- Azienda che effettua la raccolta e trasporto e relative autorizzazioni;
- Impianto di destinazione e relative autorizzazioni;
La seconda sezione contiene i seguenti dati:
- Eventuali annotazioni;
La terza sezione contiene i seguenti dati:
- Caratteristiche del rifiuto (descrizione del rifiuto e codice CER relativo);
- Destinazione del rifiuto (recupero o smaltimento)
- Quantitativo presunto del rifiuto (espresso in Kg o LT)
La quarta sezione contiene i seguenti dati:
- Nome e cognome del conducente del mezzo che effettua il trasporto;
- Targa del mezzo di trasporto;
- Firme del produttore e del conducente del mezzo di trasporto del rifiuto;
- Data ed ora di inizio trasporto;
La quinta sezione contiene i seguenti dati:
- Quantitativo effettivo del rifiuto;
- Data ed ora del conferimento del rifiuto all’impianto di destinazione;
- Timbro e firma del destinatario.
Attraverso il controllo incrociato dei MUD è possibile effettuare le verifiche inerenti alla corretta gestione dei rifiuti. Ogni operatore è quindi responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte per la parte di propria competenza. In particolare, il trasportatore non è responsabile di quanto inserito dal produttore, salvo quanto riscontrabile in base alla comune diligenza.
Al comma 19 del D.lgs 116/2020 introdotto dal Ministero dell’Ambiente invece, viene specificato che i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili sono considerati prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati, che non giustificano l’allestimento di un deposito dove si svolge l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede può essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT) in alternativa al FIR.
Il DDT deve comunque attestare:
- luogo di effettiva produzione;
- tipologia e quantità dei materiali (numero di colli o una stima relativa al peso o volume);
- luogo di destinazione.
Sulla base delle istruzioni fornite dalla normativa diversi sono i casi particolari che possono essere raccolti in due elenchi come di seguito riportati:
Utilizzo formulari: casi particolari
- il formulario non è necessario in caso di trasporto di rifiuti, effettuato dal produttore, presso i centri di raccolta;
- i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tale attività. Per la movimentazione di quanto prodotto dal luogo dell’intervento fino alla sede non servono né formulario né iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;
- i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alla legge n.82/1994, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustifichino l’allestimento di un deposito dov’è svolta l’attività, durante il tragitto dal luogo di effettiva produzione dei rifiuti alla sede dell’impresa che svolge tali attività, il formulario può essere sostituito dal documento di trasporto (DDT);
- sono stati limitati i ruoli della micro-raccolta (intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore), che dev’essere effettuata entro 48 ore. Nei formulari devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Se il percorso subisce delle variazioni, nello spazio annotazioni il trasportatore dovrà indicare il percorso realmente effettuato;
- stazionamenti e soste tecniche non rientrano nelle attività di stoccaggio rifiuti se effettuati entro 72 ore, e non più entro 48 ore.
Utilizzo Formulari: Esclusioni
- trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta da parte del produttore iniziale;
- gestore del servizio pubblico;
- trasporto di rifiuti speciali non pericolosi effettuato in modo occasionale e saltuario (max 5 trasporti/anno e max 30 Kg-lt/giorno) dal produttore e detentore dei rifiuti;
- trasporto di rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come sopra definito, per il conferimento al servizio pubblico o al circuito organizzato di raccolta tramite apposita convenzione;
- movimentazione di rifiuti tra fondi della stessa impresa agricola, con distanza tra i fondi non superiore a 15 km, contro i precedenti 10 km;
- trasporti effettuati esclusivamente all’interno di aree private.
Ad oggi, al fine di evitare ogni contraffazione, Il formulario di identificazione dei rifiuti deve essere vidimato, prima del suo utilizzo recandosi previo appuntamento presso la Camera di Commercio del settore territorialmente competente per l’unità locale all’interno del territorio nazionale in cui vengono prodotti i rifiuti, oppure presso l’Agenzia delle Entrate (Ufficio relazioni con il Pubblico). La vidimazione attesta l’autenticità del documento ed è tutelata dall’ufficio marchi e brevetti della camera di commercio.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 19, del D.lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, uno dei decreti che ha modificato l’articolo 193 del D.lgs. n.152/2006, che regola la produzione del formulario, a partire dal 8 marzo 2021 le camere di commercio hanno reso disponibile anche il servizio gratuito Vi.Vi.Fir, per la vidimazione digitale dei formulari per l’identificazione dei rifiuti trasportati. Le imprese hanno infatti la possibilità di produrre autonomamente i formulari di identificazione dei rifiuti. Non c’è più quindi la necessità di recarsi agli uffici della Camera di Commercio –- per la vidimazione e non si devono più acquistare i prestampati su carta chimica numerati in 4 copie dalle tipografie con conseguente risparmio di tempo e costi.
La tradizionale vidimazione cartacea dei formulari sarà ancora un’opzione parallelamente disponibile. Sarà infatti ancora possibile recarsi agli sportelli delle Camere di Commercio della Provincia competenza con relativa modulistica per ricevere la bollatura dei propri formulari. La nuova modalità digitale è un’alternativa che prevede in ogni caso la stampa del formulario. Quindi non vi è una smaterializzazione del documento ma solo della procedura di vidimazione.
La norma che introduce la novità della vidimazione virtuale è contenuta nella nuova formulazione dell’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 che disciplina i formulari di identificazione dei rifiuti. Il testo del nuovo articolo recita testualmente che:
“In alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio”.
A riguardo di quelle organizzazioni che si avvalgono di gestionali informatici per contabilizzare i rifiuti è stata prevista la possibilità di accedere alla vidimazione virtuale anche attraverso i software. Il comma 5 dell’articolo 193 recita infatti che:
“La medesima applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario.”
Questa ulteriore possibilità consente all’utente di incrociare immediatamente i documenti, nel caso della compilazione del Registro di Carico e Scarico, e ottenere i dati da inserire nelle schede rifiuto del MUD. Ovviamente ciò può avvenire se è il produttore del rifiuto a compilare il formulario essendo lui stesso a ottenere il codice di vidimazione. In caso contrario sarebbe in possesso di una copia cartacea e dovrebbe inserire e incrociare i dati manualmente.
La vidimazione “virtuale” non comprende anche i registri di carico e scarico, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto «tracciabilità» continueranno a seguire le previsioni del DM n.148/98, nonché le disposizioni di riferimento relative alla numerazione e vidimazione.
Come funziona il Vivifir
La vidimazione virtuale, ovvero la richiesta dell’identificativo univoco da riportare sul proprio FIR potrà avvenire in due modalità:
- attraverso il portale vivifir.ecocamere.it
- mediante i propri software applicativi gestionali
Attraverso l’uso del portale verrà generato il numero univoco del formulario che consentirà all’utente di produrre un modello in formato PDF con apposto un QR Code che conterrà le informazioni estese.
L’utente dovrà effettuare l’accesso al portale e poi nella propria area riservata dove potrà ottenere a richiesta prima un blocco virtuale e poi un formulario con il numero univoco e il QR code applicati sul documento. Il blocco virtuale è l’equivalente digitale dei blocchi cartacei acquistabili in cartolerie e affini.
Il sistema informatico restituisce un formulario in bianco identico a quelli cartacei, da stampare in due copie e da compilare a mano con tutte le informazioni richieste. In ogni caso i codici univoci ottenuti attraverso il portale o il software gestionale e associati alla propria impresa, saranno conservati e consultabili all’interno della propria area riservata.
Istruzioni di compilazione
Con la pubblicazione da parte di Ecocerved, e messo a disposizione da EcoCamere, il servizio Vivifir è reso disponibile on line dal sistema delle Camere di Commercio previa registrazione e senza alcun costo.
L’accesso al portale vivifir.ecocamere.it è possibile per un utente che mediante Identità Digitale si autentica in riferimento all’albo camerale di competenza e indica l’impresa o l’ente per conto del quale opera. Può essere effettuato dal rappresentante dell’impresa o da chi delegato dall’impresa stessa. L’accesso può avvenire esclusivamente con CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e non è prevista la possibilità di accesso con altro tipo di credenziali.
Al momento della prima registrazione il rappresentante dell’impresa o chi delegato, indicherà il codice fiscale dell’azienda rappresentata. Il portale di seguito verificherà, tramite interconnessione con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa. Quindi verranno recuperati i dati anagrafici dell’impresa e l’utente potrà proseguire utilizzando Vivifir.
L’utente così accreditato al sistema potrà successivamente delegare un soggetto terzo ad operare per proprio conto nel portale Vivifir oppure richiedere le credenziali tecniche che consentiranno al software gestionale utilizzato l’autenticazione tramite applicativo.
Nel caso di un ente non iscritto al Registro Imprese il soggetto al momento della registrazione indicherà il codice fiscale dell’amministrazione per conto della quale opera e, qualora fosse necessario, di un codice univoco dell’ufficio. Vivifir invia una richiesta di conferma della delega all’indirizzo istituzionale presente nell’Indice della Pubblica Amministrazione. Se avviene conferma l’utente potrà cominciare ad utilizzare il servizio.
Per effettuare una delega, una persona dell’impresa con poteri riconosciuti in visura del Registro Imprese, deve accedere a Vivifir con la propria firma digitale nella funzione “Rappresentanti e delegati”. Poi deve identificarsi come rappresentante dell’impresa inserendo il codice fiscale della stessa e quindi delegare una persona fisica in possesso di firma digitale ad operare per proprio conto.
I corsi di formazione ambientale, permettono alle persone di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per adottare un approccio sostenibile nella gestione dei rifiuti.