Opere provvisionali: definizione, requisiti e gestione dei rischi
Con questa espressione si indica l’insieme delle opere e delle attrezzature utilizzate nelle opere di ingegneria civile, durante la fase di lavorazione. Queste non fanno parte della struttura dei fabbricati, ma sono destinate ad essere rimosse quando l’opera sarà compiuta.
Utilizzate anche negli interventi di messa in sicurezza in caso di emergenza sismica, le opere provvisionali trovano impiego soprattutto nel campo dell’edilizia, dove garantiscono la sicurezza del lavoratore, e in generale degli addetti ai lavori all’interno dei cantieri edili, contribuendo alla corretta progettazione ed esecuzione di un’opera.
Nel manuale diffuso dall’INAIL, e intitolato “La progettazione della sicurezza nel cantiere”, si chiarisce che le opere provvisionali si distinguono formalmente in tre gruppi:
- opere di servizio, che “servono allo stazionamento e il transito sicuro durante il lavoro di persone, cose, attrezzi, materiali e apparecchi di sollevamento”, come ad esempio ponteggi, andatoie e passerelle, ma anche coperture di vani e botole;
- opere di sicurezza, che spesso completano la complessa struttura del ponteggio, e sono indispensabili per impedire la caduta dall’alto delle persone e dei materiali presenti sulle opere di servizio, come ad esempio i piani di arresto a sbalzo, gli impalcati collocati sopra i luoghi di lavoro, gli sbarramenti delle aperture, le reti anticaduta e le mantovane parasassi;
- opere di sostegno, vale a dire pratiche come la fasciatura dei pilastri, e strutture come le casseforme, le centine, le armature, che servono a mantenere in posizione inamovibile e sicura quelle parti di costruzioni non ancora pronte ad autosostenersi.
Le opere di sicurezza e lavori in quota: le attrezzature
Questo tipo di opera provvisionale si rende necessario nei cosiddetti lavori in quota, cioè nei lavori svolti ad altezze superiori a 2 m rispetto ad un piano stabile, per scongiurare il pericolo di caduta dall’alto di lavoratori e materiali. Ne esistono di diversi tipi:
- il ponteggio in legno;
- il ponteggio in metallo a tubi e giunti;
- il ponteggio in metallo a telaio prefabbricato;
- il ponteggio in metallo multidirezionale;
- i trabattelli;
- ponti sospesi, fissi e motorizzati.
Mentre quello in legno, anche se ancora ammesso, non viene più utilizzato, molto diffusi sono quelli in metallo, nello specifico in acciaio, che risultano in grado di adattarsi a tutte le esigenze: infatti quello a tubi e giunti – che, nelle operazioni di montaggio e smontaggio, richiede gli interventi di manodopera esperta – offre il vantaggio di adattarsi anche ad edifici dalle facciate curve e complesse; quello a telaio, molto più facile e rapido da montare, è adatto alla lavorazione di pareti piane; infine, quello multidirezionale, certo più costoso rispetto ai precedenti, si adatta facilmente ad ogni tipo di curva, consentendo gli interventi anche in presenza di balconi.
I trabattelli non sono ponteggi con ruote, si tratta piuttosto di un’impalcatura prefabbricata in alluminio o acciaio, dotata di ruote, utilizzata per lo più per eseguire lavori di finitura o manutenzione nell’edilizia e nell’impiantistica.
Tra i vari tipi di ponti disponibili esistono poi i ponti su cavalletti, utilizzabili solo per lavori al suolo o all’interno di edifici, che non possono avere un’altezza superiore a 2 m.
L’installazione del ponteggio: i requisiti preliminari
In fase di progettazione dei lavori, il CSP (Coordinatore per la Sicurezza) deve redigere il PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento), che sarà poi trasmesso dal committente o dal responsabile dei lavori ad ogni impresa invitata a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. Una volta vinti gli appalti, sarà compito del datore dell’impresa redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza), nel quale, oltre ad un elenco delle attività svolte nel cantiere, dovrà fornire una lista dei ponteggi, dei ponti su ruote e di tutte le altre opere provvisionali più importanti, senza tralasciare apparecchi e macchine (come funi di sollevamento, gru e piattaforme elevabili, per esempio) e gli impianti utilizzati nel cantiere (come ad esempio sili per cemento).
Nella fase di preparazione all’installazione dei ponteggi, poi, si dovrà tenere conto:
- di aspetti tecnici (inerenti alle infrastrutture e alle condizioni materiali in cui verrà installato il ponteggio) e ambientali (ad esempio, dell’esposizione al vento);
- del tipo di lavoro da eseguire (costruzione di un nuovo fabbricato, ristrutturazione, restauro, intervento su un edificio danneggiato da un incendio);
- delle caratteristiche specifiche del fabbricato (architettura, tipo di facciata, statica e dimensioni dell’edificio);
- della dettagliata progettazione del meccanismo di montaggio e smontaggio.
Norme di sicurezza per l’uso dei ponteggi: un vademecum
Nei cantieri edili, il concetto di sicurezza assume un’importanza particolare quando si tratta di lavoro in quota: da questo infatti dipendono circa la metà degli infortuni gravi, e un terzo di quelli mortali mediamente registrati; per questo è importante conoscere le misure di prevenzione più adeguate.
Alcune indicazioni sull’installazione dei ponteggi e la loro procedura di montaggio e smontaggio sono fornite dal D.lgs. n.81, del 9 aprile 2008, denominato “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”, e riportate nel già citato documento INAIL.
Qui si legge che il progetto in base al quale viene realizzato il ponteggio deve essere tale da garantirne la rigidezza, sia sul piano orizzontale – grazie all’uso del corrente interno e della diagonale in pianta e, spesso, in sostituzione di tavole in legno, anche di quelle metalliche – sia su quello verticale, attraverso l’uso di parapetti e della diagonale di facciata. Per quanto riguarda, invece, i singoli elementi del ponteggio è previsto che:
- nella basetta, le estremità inferiori dei montanti siano sostenute da piastre di dimensioni sufficienti per sostenere i carichi trasmessi;
- gli impalcati e i ponti di servizio siano accompagnati da sottoponti, costruiti come il ponte e posti a una distanza non superiore a 2,5 m, per trattenere qualsiasi cosa possa cadere;
- le scale a mano, usate per accedere ai vari piani e alle impalcature, non siano posizionate in prosecuzione, e, in base alla posizione, vengano dotate di corrimano;
- in corrispondenza delle zone di transito o stazionamento, all’altezza dei solai di copertura del piano terreno, sia sistemato un impalcato (la mantovana), che blocchi la caduta di materiali dall’alto;
- il ponteggio sia ben agganciato al muro della costruzione, scegliendo gli ancoraggi più adatti alla tipologia del materiale di cui queste sono fatte;
- gli impalcati siano dotati, su ogni lato, di parapetti, con uno o più correnti paralleli all’intavolato, e anche di mensole, nel caso la realizzazione del muro di facciata e del relativo isolamento richieda un prolungamento;
- il piano di calpestio non si trovi a più di 20 cm dalla facciata.
Una volta installato e prima di essere utilizzato, il ponteggio necessita di un collaudo, a cui deve seguire una continua vigilanza, che implichi verifiche durante l’uso, e nel caso in cui si verifichino condizioni eccezionali (come ad esempio, dopo una prolungata interruzione dei lavori). Per assicurarne la stabilità nel tempo occorre evitare sovraccarichi della struttura, rispettando i limiti di carico consentiti in base alla tipologia di ponteggio e alla sua altezza.
I DPI
I DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) sono le attrezzature indossate dal lavoratore per proteggersi dai rischi che ne minacciano salute e sicurezza. La scelta dei DPI deve essere dettata da ragioni pratiche, e quindi deve essere adeguata alla tipologia di rischio presente sul luogo di lavoro. Nel caso del lavoro in quota l’attrezzatura consisterà di cinque elementi:
- un’imbracatura anticaduta, dotata di due ganci, e a volte di cintura;
- connettore;
- dispositivo anticaduta;
- connettore;
- dispositivo di ancoraggio.
Tali dispositivi vanno indossati nei casi di concreto pericolo di caduta dall’alto, come per esempio nel corso di interventi a ridosso e su edifici, facciate e tetti, ma anche su gru (a torre, mobili o a ponte), nonché su macchine e piattaforme sopraelevate di impianti.
Questi dovranno essere integrati con ulteriori misure preventive e protettive, nel caso di interventi di demolizione in edifici nei quali siano presenti manufatti in amianto, che quindi necessitano di essere trasportati dal tetto al piano di campagna senza mettere in pericolo i lavoratori che li maneggiano e coloro che si trovano nelle circostanze.