PSC cantiere: redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e differenze con il POS
Nel manuale diffuso dall’INAIL, e intitolato “La progettazione della sicurezza nel cantiere”, si afferma uno dei principi fondamentali in materia di sicurezza professionale, secondo il quale “la sicurezza è un valore e come tale va salvaguardato con tutti i mezzi”.
Nell’edilizia, questa è senza dubbio una questione molto sentita, a cui la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha tentato di dare disciplina con varie norme, e, per ultimo in tempo, con il D.lgs. 81/2008, anche noto come “Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Quali sono gli strumenti attraverso cui assicurare la sicurezza nel cantiere?
Si tratta di una serie di documenti, quali:
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC);
- il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS);
- il Fascicolo dell’Opera (FO, un piano di tutela della sicurezza destinato espressamente ai lavori di manutenzione);
- la verbalizzazione di ogni verifica, ogni riunione periodica e ogni informazione trasmessa.
Nelle righe che seguiranno prenderemo in esame le definizioni e i contenuti di PSC e POS, mettendone in evidenza le differenze.
Che cos’è il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)?
Specifico dei cantieri temporanei mobili, Il PSC è un rapporto tecnico, che contiene alcune informazioni sull’opera da realizzare, e una serie di indicazioni dal carattere procedurale, organizzativo ma anche comportamentale, che vengono imposte tenendo conto della complessità dell’opera, e di eventuali criticità nella fase d’esecuzione della stessa. Esso è corredato dalla stima dei costi della sicurezza e da allegati, quali schede contenenti grafici e/o diagrammi.
Questo documento è parte integrante degli appalti per i lavori pubblici, e viene redatto su incarico del committente dal Coordinatore per Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), e poi valutato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), che può proporre eventuali integrazioni.
Il contenuto del PSC varia in base a scelte progettuali e organizzative, che vengono compiute in fase di progettazione, con l’obiettivo di prevenire, o – nei casi in cui ciò non sia possibile – quanto meno ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Queste scelte hanno per oggetto i materiali, le tecniche e i sistemi di costruzione da adottare, ma anche la pianificazione spazio-temporale del lavoro.
Quali sono i contenuti minimi del PSC?
Fermo restando quanto già spiegato, la legge prevede alcuni contenuti minimi, vale a dire un certo numero di informazioni di base sull’opera svolta e sulle sue modalità di attuazione, di cui è possibile trovare un elenco nell’Allegato IV del già citato decreto.
Stando a quest’ultimo, un buon PSC deve contenere:
- una sintetica presentazione dell’opera, corredata dall’indicazione dell’indirizzo del cantiere e da una descrizione dell’ambiente in cui è situato (con particolare attenzione alle condutture sotterranee);
- l’indicazione dei nominativi dei professionisti con compiti di sicurezza, come il responsabile dei lavori, il CSP e, se già nominato, anche il CSE, e inoltre i nomi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- una valutazione dei rischi dovuti all’organizzazione del cantiere e alle caratteristiche dell’area in cui questo si trova;
- le indicazioni delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive e della procedura adottate in riferimento all’area del cantiere, alla sua organizzazione e alle lavorazioni che vi hanno luogo;
- le indicazioni operative, le misure preventive e protettive e le prescrizioni in materia di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) adottate per garantire la sicurezza nel cantiere;
- le linee-guida delle misure di coordinamento del lavoro delle imprese e dei lavoratori autonomi, per assicurare la sicurezza di ogni utente delle attrezzature e infrastrutture e nell’applicazione dei servizi di protezione collettiva.
Nel caso dei cantieri temporanei mobili, inoltre, si specifica che il PSC deve fare riferimento anche:
- all’organizzazione dei servizi di pronto soccorso, di soccorso antincendio e di evacuazione dei lavoratori (nel caso in cui il servizio di controllo dell’emergenza sia di tipo comune);
- la durata del tempo previsto per realizzare delle lavorazioni;
- la stima dei costi per la sicurezza.
Il corso degli eventi, determinato della diffusione del COVID-19, ha reso necessari specifici aggiornamenti del PSC, per contrastare la diffusione del contagio.
Che cos’è il POS?
Il Piano Operativo di Sicurezza, detto brevemente POS, è una certificazione richiesta per gestire l’attività lavorativa nei cantieri. L’articolo 17 del D.lgs. 81/2008 stabilisce che la sua redazione è responsabilità non delegabile dei datori di imprese, e che tale documentazione è specifica del cantiere interessato. L’articolo 28 dello stesso decreto precisa, inoltre, che non è necessario procedere alla sua stampa, perché è sufficiente conservarne una copia su un supporto informatico. Il POS deve essere compilato in seguito alla valutazione dei rischi, e deve presentare alcuni contenuti minimi, cioè:
- i dati identificativi del datore di lavoro (e quelli dell’impresa), i nominativi degli addetti alle principali emergenze in cantiere, del medico competente, dell’RSPP, del direttore tecnico del cantiere, del capocantiere e di tutti i lavoratori;
- l’indicazione delle mansioni in ambito di tutela del codice della sicurezza del cantiere, assunte da tutte le figure nominate nel cantiere;
- l’elenco delle attività svolte del cantiere, delle sue modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- l’elenco dei ponteggi e tutte le altre opere provvisionali, nonché le macchine e gli impianti utilizzati nel cantiere;
- l’elenco delle sostanze pericolose presenti nel cantiere;
- le misure preventive e protettive, adottate a integrazione di quelle già previste dal PSC;
- l’elenco dei dispositivi di protezione forniti ai lavoratori per gli interventi nel cantiere;
- la documentazione riguardante qualsiasi corso di formazione e modalità d’informazione dei lavoratori del cantiere.
Quali sono le principali differenze tra il PSC e POS?
La principale differenza tra questi piani sta nel fatto mentre il POS è obbligatorio, indipendentemente dal contesto, mentre il PSC è richiesto solo in un contesto speciale. Infatti:
- a richiedere il POS deve essere qualsiasi azienda intenda aprire un cantiere;
- a richiedere il PSC devono essere quelle categorie d’imprese che collaborino con altre imprese e/o con lavoratori autonomi all’interno di cantieri contemporanei mobili. il PSC è obbligatorio quando nei cantieri temporanei mobili, sono presenti più imprese di diverse categorie contemporaneamente e non ( sia per lavori pubblici che privati), oppure quando si tratta di un’unica azienda affidataria che si avvale di altre imprese per l’esecuzione
Anche se entrambi includono la valutazione dei rischi, e una serie di misure di prevenzione e di misure di sicurezza che incidono anche sulle azioni dei lavoratori, oltre che sulle procedure lavorative, soltanto il PSC tiene conto di tutte le categorie di rischio, sia dei rischi specifici sia di quelli connessi all’ambiente del cantiere.