Ministero della Salute: aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing
Il ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare in cui sono contenuti i sintomi e i nuovi criteri per riconoscere l’infezione da Covid-19.
Considerando l’evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni pubblicate dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) il Ministero della Salute fornisce aggiornamenti sulla definizione di caso ai fini della sorveglianza e sulla strategia di testing e screening che sostituiscono rispettivamente le indicazioni contenute nelle circolari N. 7922 del 09/03/2020 “COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso” e N. 35324 del 30/10/2020 “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”.
Diagnosi Covid-19, sintomi e nuovi criteri
Attraverso la nuova circolare, il ministero indica quali sono i sintomi e i criteri da valutare per effettuare la diagnosi da Covid-19. La diagnosi potrà essere effettuata considerando i seguenti criteri.
- Criteri clinici (presenza di almeno uno di questi sintomi):
- tosse;
- febbre;
- mancanza di respiro (dispnea);
- perdita del senso dell’olfatto (anonima);
- perdita del senso del gusto (ageusia o disusai).
- Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.
- Criteri radiologici:
- nel caso in cui venga individuato un quadro compatibile con la Covid-19
- Criteri di laboratorio:
- ossia con il “rilevamento di acido nucleico di SARS-CoV-2 in un campione clinico,
oppure
- rilevamento dell’antigene SARS-CoV-2 in un campione clinico”.
- Criteri epidemiologici (verificarsi di almeno uno dei due link epidemiologici):
- “contatto stretto con un caso confermato COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso”;
- “essere residente/operatore, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi, in contesti sanitari (ospedalieri e territoriali) e socioassistenziali/sociosanitari quali RSA, lungodegenze, comunità chiuse o semichiuse (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in cui vi sia trasmissione di SARS-CoV-2”.
La conferma della positività (Caso confermato), tuttavia, può avvenire solamente se i criteri di laboratorio avranno esito positivo, negli altri casi si avrà un Caso possibile, se sono soddisfatti i criteri clinici, o Caso probabile, nel caso in cui siano soddisfatti i criteri clinici con un link epidemiologico o nel caso in cui siano soddisfatti i criteri radiologici.
Nel documento sono contenute inoltre le indicazioni per le esecuzioni dei test e per il tracciamento. La principale novità della circolare riguarda il parziale via libera all’utilizzo dei test antigenici rapidi.
Questi test antigenici, si legge nella circolare, sembrano mostrare risultati “sovrapponibili” ai saggi di Rt-Pcr (test molecolari), specie se utilizzati entro la prima settimana di infezione, e sulla base dei dati al momento disponibili risultano essere “una valida alternativa alla Rt-Pcr. Qualora le condizioni cliniche del paziente mostrino delle discordanze con il test di ultima generazione la Rt-Pcr rimane comunque il gold standard per la conferma di Covid-19″.
Se la capacità di Rt-Pcr è limitata o qualora sia necessario adottare con estrema rapidità misure di sanità pubblica, rileva ancora la circolare, “può essere considerato l’uso dei test antigenici rapidi in individui con sintomi compatibili con COVID-19 nei seguenti contesti: situazioni ad alta prevalenza, per testare i casi possibili/probabili; focolai confermati tramite Rt-Pcr, per testare i contatti sintomatici, facilitare l’individuazione precoce di ulteriori casi nell’ambito del tracciamento dei contatti e dell’indagine sui focolai; comunità chiuse (carceri, centri di accoglienza, etc.) ed ambienti di lavoro per testare le persone sintomatiche quando sia già stato confermato un caso con Rt-Pcr; in contesti sanitari e socio-assistenziali/sociosanitari, o per il triage di pazienti/residenti sintomatici al momento dell’accesso alla struttura o per la diagnosi precoce in operatori sintomatici”.
La circolare raccomanda il ricorso a test antigenici rapidi con requisiti minimi di performance (≥80% di sensibilità e ≥97% di specificità) e introduce inoltre “l’obbligo di tracciabilità di tutti i test nei sistemi informativi regionali”.” Gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test Rt-Pcr, anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni” sottolinea infatti il documento “devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento”.