Lavoratori Fragili: la circolare interministeriale con gli ultimi aggiornamenti
L’invito a segnalare le “situazioni di particolare fragilità”, con cui si chiudeva la sezione finale del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, aveva generato, tra imprese ed aziende, dubbi e domande ai quali una circolare del Ministero delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute (seguita, nel giro di qualche mese, da una nota dell’ufficio del Ministero dell’Istruzione) aveva tentato di fornire una risposta definendo il concetto di fragilità.
A un anno di distanza molto è cambiato: non solo il Governo ha messo in atto i progetti abbozzati nel Protocollo, impartendo ulteriori disposizioni per assicurare la prevenzione della diffusione del contagio tra le categorie più fragili della popolazione, ma, parallelamente, ha dato vita, tra opposizioni e proteste (ultima in ordine di tempo quella contro il green pass), a un piano vaccinale statale.
Proprio perché molte cose sono cambiate, tenteremo qui di fare chiarezza sull’argomento, partendo proprio dalla Circolare interministeriale alla quale abbiamo alluso all’inizio e mostrando come dal generico concetto di fragilità del 2020 si sia giunti a parlare della “condizione di rischio derivante da immunodepressione” del 2021.
Il concetto di fragilità
Come anticipato in apertura, la Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020 ha fornito alcuni aggiornamenti e degli utili chiarimenti sui lavoratori fragili.
Il documento ha, anzitutto, definito il concetto di fragilità, spiegando che questo “va […] individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore che potrebbero determinare un esito più grave o infausto”.
Con riferimento all’età, viene chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative; anzi, a questo proposito, sulla scia delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico, il testo specifica che il solo criterio dell’età non è sufficiente per definire una persona “lavoratore fragile”.
A supporto della tesi, i Ministeri citano dei dati che dimostrerebbero come il rischio più alto nel contagio non dipende semplicemente dall’età anagrafica, ma dalla maggiore prevalenza di patologie in quelle fasce di età. I casi sottoposti allo studio dell’Istituto Superiore di Sanità mostrano che «il 96,1% dei soggetti deceduti presenta una o più comorbilità e precisamente il 13,9% presentava una patologia, il 20,4% due patologie, il 61,8% ne presentava tre o più».
Tra le patologie più frequenti tra le vittime c’erano infatti le malattie cronico degenerative a carico degli apparati cardiovascolare, respiratorio, renane e da malattie dismetaboliche, ma anche patologie a carico del sistema immunitario e oncologiche, che non necessariamente sono collegabili all’aumentare dell’età.
L’accessibilità alla sorveglianza sanitaria: qualche istruzione
La Circolare fornisce anche indicazioni operative in merito alle modalità di espletamento delle visite di verifica e del giudizio medico-legale.
Nella circolare viene specificato che i lavoratori devono poter chiedere al datore l’attivazione di misure di sorveglianza sanitaria in ragione dell’esposizione al rischio sanitario da Sars-Cov-2 – svolte preferibilmente dalla figura del medico competente – anche periodiche.
Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate di una modulistica completa, vale a dire della intera documentazione relativa alla patologia diagnosticata; nella circolare si raccomanda, però, alle autorità di riservare «il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative».
Ove non fosse nominato un medico competente, in base alla valutazione del rischio, ai fini della tutela dei lavoratori fragili, il datore di lavoro può inviare il lavoratore a visita presso:
- l’INAIL che ha attivato una procedura specifica per tale tutela (iter della “sorveglianza sanitaria eccezionale”introdotta dall’art. 83 del D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, per datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente);
- le Aziende sanitarie locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.
Al paragrafo 5 della Circolare viene specificato che sarebbe opportuno svolgere le visite mediche in un’infermeria aziendale, o comunque in un ambiente idoneo, di metratura tale da consentire il necessario distanziamento tra il medico e il lavoratore soggetto a visita. In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina).
In tale periodo emergenziale, va inoltre valutata con cautela l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da Covid-19 (quali ad esempio le spirometrie), qualora tali esami non possano essere effettuati in ambienti idonei e con adeguati dispositivi di protezione.
La tutela dei lavoratori fragili: norme e disposizioni
Nel presentare le forme di tutela predisposte in favore delle categorie di lavoratori cosiddette fragili, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 – comunemente noto come Decreto Sostegni – all’art. 26, aveva identificato i lavoratori fragili con quei dipendenti pubblici e privati che sono in possesso di una certificazione che attesti “una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita” e con coloro che sono in possesso di un riconoscimento di disabilità (colloquialmente chiamato “104”).
Quanto alle forma di tutela previste, due circolari – la numero 1667/2021 e la successiva 2842/2021 – diffuse dall’INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) spiegano che il già citato articolo dava istruzioni sia riguardo alla modalità secondo cui queste categorie possono continuare a svolgere il loro lavoro, sia a quella secondo cui occorre valutare la loro (eventuale) assenza dal servizio.
Per quanto concerne la prima, al comma 2-bis, stabiliva che “i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile” (o, se si preferisce in smart working) “anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti” oppure attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione ( intendendo con ciò, evidentemente, le attività di formazione professionale da remoto).
A proposito della seconda, invece, esso disponeva che fino al 30 giugno 2021 (termine poi prorogato al 31 ottobre 2021) il periodo di assenza dal servizio imposto a queste categorie dalle autorità sanitarie fosse equiparato al ricovero ospedaliero.