OT23 anno 2021: pubblicata la guida alla compilazione e una versione aggiornata del modulo
L’INAIL ha pubblicato la Guida alla compilazione della domanda OT23 di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2021. Tale Guida è disponibile sul sito Inail nella sezione modulistica al percorso: Assicurazione/Premio assicurativo/Riduzione del tasso medio per prevenzione – anno 2021.
Sono state inoltre pubblicate una versione aggiornata del Modulo OT23 2021 e la Scheda di sintesi di riduzione del tasso medio.
In breve, la riduzione del tasso medio di tariffa è prevista per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, aggiuntivi a quelli previsti dalla normativa in materia.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita domanda esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione “Servizi Online” presente sul sito Inail, entro il termine del 1° marzo 2021, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), a condizione che gli interventi migliorativi siano stati effettuati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda (anno 2020).
Interventi migliorativi
L’Inail predefinisce gli interventi considerati validi ai fini della concessione della riduzione.
Il modulo di domanda riporta gli interventi nelle seguenti sezioni:
- Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- Prevenzione del rischio stradale
- Prevenzione delle malattie professionali
- Formazione, addestramento, informazione
- Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- Gestione delle emergenze e dpi
Punteggio
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Ad esempio nel modulo di domanda OT23 è stata esplicitata nell’intervento E-1 la previsione della norma BS OHSAS 18001:07 la quale attribuisce alla società richiedente un punteggio pari a 100. La descrizione dell’intervento “E 1” riportata nel sito INAIL è la seguente:
“L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo le norme UNI ISO 45001:18 o BS OHSAS 18001:07 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento che operano nel rispetto dei regolamenti IAF.”
Documentazione probante
L’Inail individua nel campo “Documentazione ritenuta probante”, per ogni intervento, la documentazione che ritiene probante l’attuazione dello stesso. A pena di inammissibilità, entro il primo marzo 2021 tale documentazione deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzione disponibile nei Servizi online.
Presupposti applicativi
La riduzione è concessa:
- solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente;
- qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda.
Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti, l’Inail procede all’annullamento del beneficio e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione di sanzioni.
Applicazione della riduzione
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa del 8%. Dopo il primo biennio di attività, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo lo schema seguente:
Lavoratori anno del triennio della PAT (Npat) | Riduzione |
Fino a 10 | 28% |
Da 10,01 a 50 | 18% |
Da 50,01 a 200 | 10% |
Oltre 200 | 5% |