A proposito di data certa
Il D.Lgs. 81/08 all’articolo 28 “Oggetto della valutazione dei rischi” comma 2 recita:
“2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) [il documento di valutazione dei rischi], redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: […]”
Ad oggi non vi sono indicazioni ufficiali su come garantire la data certa apposta sul documento di valutazione dei rischi. Abbiamo interpellato diversi organi di controllo che non dispongono di una linea unica di risposta.
Ho sentito delle ipotesi molto fantasiose da parte di professionisti e relatori di convegni.
Una soluzione consiste sicuramente nell’apporre la data certa dell’Ufficio Postale.
La nostra società ha scelto una soluzione più “moderna”: per tutti i documenti redatti in base al nuovo decreto apporremo la marca temporale elettronica.
Il sistema è molto semplice: basta procurarsi un lettore di smart card collegabile al computer tramite porta USB (o seriale). Il lettore è quello che permette di leggere le tessere sanitarie e apporre la firma digitale. Il lettore viene fornito con un software.
La marcatura temporale di un documento informatico può essere effettuata per esempio utilizzando Dike, il software di firma/verifica fornito gratuitamente da InfoCamere.
La procedura consiste nel creare uno o più file (meglio uno per motivo di costi) preferibilmente in pdf per poter accorpare allegati, scannerizzazioni,… in un unico file. Tramite il programma Dike, e dopo aver acquistato direttamente on line delle marche temporali (€ 30,00 per 100 marche), si creerà un nuovo file (con estensione diversa): il file “congela” il contenuto apponendo un’informazione infalsificabile sulla data di creazione del documento. Il documento potrà essere archiviato elettronicamente e potrà dimostrare, in caso di controllo – della veracità del contenuto ad una determinata data.
Per maggiori informazioni
https://www.firma.infocert.it/cosa/marcatura_temporale.php