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Lavori in quota: quali sono e quali norme si devono seguire

I lavori in quota possono essere molto rischiosi: ecco perché la normativa indica con precisione quali sono i dispositivi e le misure di sicurezza da adottare.

I lavori in quota possono essere molto pericolosi: si stima che quasi un incidente grave o fatale su cinque sia causato da lavori in quota svolti ignorando le disposizioni di sicurezza. Per questo motivo è essenziale conoscere i lavori in quota e saperne prevenire i rischi specifici, in particolare il rischio caduta dall’alto.

Quindi, di seguito, introduciamo una definizione dei lavori in quota in base alle attuali disposizioni normative, un’analisi sui principali rischi correlati alle attività lavorative in quota e dei dispositivi di sicurezza individuale da adottare e, infine, una rapida panoramica della normativa a riguardo.

Lavori in quota: quali sono

Per definire con precisione quali sono i lavori in quota occorre rifarsi alle leggi vigenti, in particolare il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (decreto 81/08), e alle loro interpretazioni fornite dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze.

Sono considerabili lavori in quota quelli eseguiti a un’altezza superiore ai 2 metri. In precedenza, era dubbio se questa altezza dovesse essere misurata a partire dal piano di calpestio oppure dal livello delle braccia del lavoratore che esegue propriamente il lavoro; oggi, il Testo unico chiarisce all’articolo 107 che tale altezza va intesa “rispetto a un piano stabile” (terreno, pavimento, tetto, ponteggi e così via).

Di conseguenza, i lavori in quota sono tutti quelli che includano mansioni che vengano svolte, anche solo temporaneamente, a un’altezza superiore ai 2 metri dal piano. Nella maggior parte dei casi si tratta di un lavoro in cantieri edili per costruzioni o ristrutturazioni: del resto, è nell’edilizia che si verifica la maggior parte degli infortuni che coinvolgono i lavoratori in quota.

Criticità dei lavori in quota

I lavori in quota comportano diversi rischi e pericoli possibili, correlati naturalmente all’altezza, agli eventuali ostacoli presenti e alla mancata adozione di opportune misure di sicurezza o dispositivi di protezione.

Tra i principali incidenti si possono citare:

  • la caduta dall’alto, dovuta il più delle volte a una perdita dell’equilibrio da parte del lavoratore. Non è raro che si accompagni all’assenza delle forme di protezione necessarie, o alla loro inadeguata implementazione. Può collegarsi anche allo scontro con ostacoli dovuto al penzolamento in quota;
  • la sospensione inerte, che si ha quando il lavoratore perde conoscenza in seguito a caduta o scivolamento e rimane appunto sospeso a mezz’aria, sostenuto dall’imbracatura. Può dar luogo a varie forme di shock anche gravi che colpiscono le funzioni vitali, e richiede dunque che il lavoratore a rischio sia immediatamente riportato a terra in caso di emergenza;
  • altre forme di urto o lesione, come impatti, tagli o schiacciamenti, dovuti per lo più a masse cadute dall’alto mentre vengono trasportate a mezzo di gru o strumenti simili.

Tali incidenti possono condurre a molteplici effetti gravi, a partire dalla morte del lavoratore. Si tratta fortunatamente di un caso ormai poco frequente, che avviene soprattutto se si mettono in atto comportamenti e metodi scorretti e poco sicuri.

Può accadere per esempio nel caso in cui il sistema di arresto della caduta non sia ottimale, e quindi non possa distribuire gli effetti della gravità su tutto il peso del corpo del lavoratore, provocando strappi su diverse parti, con effetti deleteri.

Dispositivi di sicurezza

Visti i gravi rischi cui viene esposto il lavoratore in quota, è fondamentale adottare i corretti dispositivi di protezione individuale (i cosiddetti DPI) ma anche collettiva (come scale, reti di sicurezza, corrimano e parapetti e così via) sia temporanei che fissi.

La scelta dei dispositivi di sicurezza più adeguati alla circostanza e al rischio spetta al datore di lavoro, che ha l’obbligo di garantire (in tutti i casi, e tanto più per quanto riguarda lavori ad alto rischio come quelli in quota) la tutela di salute e sicurezza per i dipendenti. Nella maggior parte dei casi, è sua la responsabilità penale che deriva da incidenti dovuti a mancanza di DPI.

Tra i principali DPI anticaduta si possono menzionare:

  • sistema anticaduta verticale, che comprende una imbracatura anticaduta, un dispositivo anticaduta a slitta, una scala di salita adeguata e assorbitori di energia;
  • cordino di aggancio;
  • sistema di ancoraggi provvisorio, anche di sollevamento (p. es. funi e corde);
  • dispositivi di ancoraggio scorrevoli;
  • sistemi di arresto caduta con dispositivi dotati di guida;
  • morsetti;
  • linee vita.

Tra le condizioni per il buon uso di questi dispositivi si ricorda che devono essere in conformità con tutte le norme di fabbricazione (UNI EN), dotati di tutta la documentazione informativa e oggetto di manutenzione secondo le istruzioni e le indicazioni del produttore.

Si tratta infatti di DPI di terza categoria, ovvero quelli destinati a proteggere dalle tipologie più serie di rischi lavorativi, che possono comportare anche la morte.

Anche per questo richiedono in tutti i casi una adeguata formazione ed esperienza del lavoratore, che deve essere assicurata dal datore di lavoro mediante enti professionali come FRAREG, che eroga appositi corsi, come il corso di aggiornamento per addetti ai lavori in quota e DPI III° cat.

Le norme da seguire

La normativa da seguire per i lavori in quota è il titolo IV capo II del Testo unico, che fa appunto esplicito riferimento ai lavori in quota.

Dal momento che per la messa a punto di tutte le misure di prevenzione e protezione sul posto di lavoro la responsabilità è del datore di lavoro, è necessario fare riferimento soprattutto all’articolo 111, che stabilisce appunto i suoi obblighi e l’ambito di applicazione della normativa.

Il datore di lavoro, eventualmente coadiuvato dall’RSPP, deve scegliere i DPI più corretti in base alle loro caratteristiche, adoperando primariamente le misure di protezione collettiva e solo poi quelle individuali, e facendo in modo che i dispositivi siano il più adeguati possibile alla tipologia di ambiente e servizi in cui andranno utilizzati.

Egli deve inoltre:

  • effettuare la valutazione dei rischi;
  • individuare tecniche e modalità di accesso, movimento e posizionamento in quota;
  • disporre l’utilizzo di scale e il montaggio di sistemi di sicurezza dei lavori;
  • individuare tutte le misure per la prevenzione dagli infortuni e la protezione dalle cadute;
  • badare alla gestione di attrezzature e protezioni e alla loro compatibilità;
  • assicurare il corretto comportamento e addestramento degli addetti ai lavori temporanei in quota della sua azienda;
  • garantire che i materiali e gli impianti utilizzati siano sempre di miglior qualità;
  • nominare gli addetti al soccorso, alla sorveglianza, al supporto.