Semplificazioni per i lavoratori stagionali del settore agricolo
In questi due anni, lo stato di emergenza, proclamato a seguito dello scoppio della pandemia di Covid-19, ha più volte imposto il blocco delle attività non essenziali, sia in Italia sia in Europa, causando una crisi dagli effetti devastanti per l’economia della zona euro, oltre che per quella italiana.
Era il 21 marzo del 2020, quando, per la prima volta, il capo del Governo – ricevuto il placet di sindacati e associazioni di categoria – dava comunicazione della chiusura di tutte le attività produttive nazionali non essenziali né indispensabili per garantire ai cittadini “beni e servizi essenziali”.
A una settimana dalla diffusione di queste notizie, le uniche attività ancora in funzione erano: i supermercati, le farmacie, i servizi bancari, assicurativi e finanziari, il servizio postale, i trasporti e, chiaramente, le attività produttive rilevanti per la produzione nazionale.
Tra tali attività, compariva anche quella esercitata da aziende agricole e agricoltori, i quali, con l’avvicinarsi della primavera iniziavano – come è consuetudine in quel periodo – a ricercare manodopera per i lavori stagionali (e nella fattispecie braccianti da impiegare nella raccolta di frutta e verdura) dovendo fare i conti con le ben note misure igienico-sanitarie previste dal piano di contrasto alla diffusione del Covid-19.
Come si è evoluta, da allora, la situazione? Nella maggioranza dei casi le misure previste dalla politica anti-contagio non sono state rispettate: più volte, i controlli e gli screening effettuati dall’autorità sanitaria regionale e provinciale sul personale dipendente delle aziende agricole hanno mostrato che un’ampia quota di questa categoria di lavoratori aveva contratto il virus.
Spontanee sorgono allora alcune domande: a chi è da imputarsi la responsabilità di questa situazione? E, più in generale, esistono forme di tutela per questa categoria di lavoratori? E, nel caso, quali sono?
A queste domande tenteremo di rispondere con questo breve approfondimento, esaminando il contenuto di un Decreto Interministeriale emanato il 27 marzo 2013.
La normativa in materia di formazione, informazione e sorveglianza sanitaria
Su richiesta dei Ministeri per la Pubblica Amministrazione e del Lavoro – mediante un comunicato del Ministero del Lavoro del 12 aprile 2013 n. 86 pubblicato in Gazzetta Ufficiale – è stata ufficializzata la pubblicazione del Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.
Il decreto introduce nuove disposizioni, di fatto delle semplificazioni, con particolare attenzione alle specificità dell’attività esercitata dalle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo.
Le semplificazioni riguardano (art. 1) le aziende che impiegano i lavoratori stagionali che svolgono, presso la stessa azienda, un numero di giornate non superiore a cinquanta l’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici che non richiedano specifici requisiti professionali.
Il decreto riguarda anche i lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all’articolo 70 e seguenti del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.
Per tutti i soggetti citati all’art. 1, ad eccezione di quelli operanti nelle lavorazioni che comportano esposizione a rischi specifici, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, mediante visita medica preventiva (art. 2), da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL, senza aggravi di costi per i lavoratori.
Tale visita preventiva ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di cinquanta giornate l’anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici. L’esito della visita deve risultare da apposita certificazione e deve essere acquisito dal datore di lavoro.
Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale (vale a dire regionale o di pertinenza della provincia) possono favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria mediante convenzioni con le ASL ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente non è tenuto a visitare gli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.
La seconda semplificazione riguarda (art.3) gli adempimenti di informazione e formazione, i quali si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi e a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro. Tali documenti devono essere certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale (vale a dire regionale o di pertinenza della provincia).
Il decreto chiarisce inoltre che venga garantita ai lavoratori provenienti da altri Paesi la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.