Comunicazioni ai medici competenti
CREAZIONE COMITATO INTERNO COVID-19
In relazione al Protocollo condiviso del 14.03.2020 le aziende devono formare il comitato nel quale risulta fondamentale l’apporto del Medico Competente;
All’interno del protocollo, infatti, per la sorveglianza sanitaria, viene decretato quanto segue:
- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Le aziende di vostra competenza stanno redigendo, per contrastare il contagio Covid-19, così come previsto dalla normativa, una specifica procedura di attuazione delle prescrizioni del protocollo. Lo stesso protocollo del 14.03.2020 definisce l’obbligo di organizzare un comitato per l’applicazione e la verifica delle regole al quale vi chiediamo di prendere parte.
DIFFUSIONE DOCUMENTAZIONE COVID 19
Il 14 marzo è stato emanato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” il quale ha come obiettivo quello di ampliare le norme in materia di prevenzione. Tutte le azioni devono essere mirate a distanziare i dipendenti gli uni dagli altri e qualora ciò non fosse possibile è necessario introdurre dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati.
Il protocollo ha ad esempio stabilito la costituzione di un Comitato interno alle aziende per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo.
Al fine di definire con semplicità le misure da mettere in atto e contribuire a chiarire alcuni dubbi ci siamo adoperati per revisionare il contenuto del documento “Istruzioni COVID-19 Strumenti per la gestione dell’emergenza”;
predisporre vademecum per l’informazione dei lavoratori, con istruzioni varie, nozioni sui comportamenti da adottare, su cosa fare in caso di contagio, ecc. (in allegato).
Il documento “Istruzioni COVID-19 Strumenti per la gestione dell’emergenza” è consultabile al seguente link:
https://www.frareg.com/it/documenti/istruzioni-covid-19-frareg-strumenti-per-la-gestione-dellemergenza/
CIRCOLARE PROROGA ALLEGATO 3B
INFORMATIVA CASI FRAGILI
In forza di quanto previsto con riferimento al Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, di regolamentazione per le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, ed alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, le aziende, oltre a dare rigorosa applicazione ai contenuti dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono tenute, attraverso il servizio di medicina del lavoro a prestare attenzione particolare a tutti i “lavoratori fragili”. Devono intendersi per “lavoratori fragili” quei lavoratori che:
– sono affetti da deficit del sistema immunitario;
– sono affetti da patologie gravi
– fanno uso di farmaci immunodepressori;
– hanno più di 65 anni;
– donne in gravidanza.
Per coloro che rientrano nella nozione sopra indicata, occorre valutare particolari misure di tutela e/o l’allontanamento dal posto di lavoro: il Datore di Lavoro è quindi invitato ad informare tutti i lavoratori e le lavoratrici dell’azienda della importanza di segnalare le eventuali situazioni di particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici al Medico Competente. Il lavoratore dovrà trasmettere tutta la documentazione utile a comprovare la sua condizione di “lavoratore fragile” esclusivamente al canale e-mail dedicato: documentazione@frareg.com Il suindicato canale, finalizzato alla comunicazione con il proprio Medico Competente, è concepito nel rispetto della normativa Privacy/GDPR, ed è quindi direttamente accessibile sia per l’azienda sia per il “lavoratore fragile”.
Al fine di sistematizzare i flussi si domanda il rispetto di poche regole organizzative:
– oggetto della mail: indicare il NOME AZIENDA – seguito dalle parole LAVORATORE “FRAGILE”;
– testo della mail: cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, contatto telefonico e-mail del lavoratore;
Il Medico Competente, una volta valutata la documentazione medico/sanitaria prodotta in allegato alla mail trasmessa, esprimerà un giudizio di merito che potrà comportare anche una variazione provvisoria del Giudizio di Idoneità, ovvero fornirà al Lavoratore la facoltà di avanzare formale richiesta di ulteriore visita ai sensi dell’art. 41 comma 2 lettera c., provvedendo in merito.