D.Lgs.109/2012: Aggiornamento reati D.Lgs. 231/01 – soggiorno irregolare
Il 9 agosto è entrato in vigore il D.Lgs. 109/2012, recante disposizioni in attuazione della direttiva 2009/527CE.
Il Decreto amplia l’elenco dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, comprendendo anche quelli commessi dai datori di lavoro che impiegano cittadini immigrati “irregolarmente”.
Il Decreto prevede infatti un nuovo articolo (art. 25-duodecies inserito nel D.Lgs. 231/2001) che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
E’ prevista una sanzione pecuniaria per i datori di lavoro che:
– occupano irregolarmente più di tre lavoratori irregolarmente;
– occupano minori in età non lavorativa;
– sfruttano lavoratori di cui all’art. 603 bis del codice penale.
La sanzione pecuniaria applicata, all’ente trasgressore, è compresa tra 100 e 200 quote, fino ad un massimo di 150.000 euro. (Una “quota” va da 258 a 1549 euro: l’importo della quota dipende dalle condizioni economiche patrimoniali dell’ente).
Oltre alla sanzione così definita, i datori di lavoro che impiegano extracomunitari senza regolare permesso di soggiorno sono soggetti anche alle pene introdotte dal D.Lgs. 286/1998 (T.U. sull’immigrazione). In particolare, il T.U. prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato irregolarmente. Il D.Lgs. 109/2012 aumenta le pene del T.U. (art. 12-bis) da un terzo alla metà se i lavoratori impiegati ricadono in una delle 3 casistiche sopra menzionate.
I datori di lavoro, che hanno lavoratori irregolari, possono regolarizzare la propria posizione dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 (domande di “ravvedimento”). Potranno effettuare la regolarizzazione, però, solo coloro che soddisfano i seguenti requisiti:
– Il Datore di lavoro deve avere alle sue dipendenze lo straniero da almeno 3 mesi.
– Il lavoratore immigrato dovrà dimostrare di essere in Italia da prima del 31 dicembre 2011.
Per sanare la situazione, infine, il datore di lavoro dovrà corrispondere un contributo forfettario di 1000 euro.