Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

La frode ai tempi del “Coronavirus”: mascherine vendute on line a prezzi esorbitanti. Attenzione alle possibili sanzioni 231

La Guardia di Finanza di Torino ha denunciato 20 persone per frode in commercio nell’ambito di una vasta operazione che ha coinvolto tutt’Italia.

L’occasione rende l’uomo ladro! L’attuale emergenza sanitaria, oltre a portare all’assalto dei supermercati per l’acquisto dei generi di prima necessità, ha accesso l’ingegno dei malintenzionati.

Da settimane si registra la corsa all’acquisto delle famigerate mascherine. Il fenomeno ha interessato anche Internet, dove i prezzi di vendita sono saliti alle stelle.

La Guardia di Finanza si è attivata dopo aver ricevuto numerose segnalazioni della crescita esponenziale del prezzo fino a cento volte superiore il valore di mercato!

Il Comando Provinciale di Torino gli scorsi giorni ha provveduto a denunciare 20 persone per frode in commercio[1]. I commercianti denunciati vendevano i dispositivi di protezione ad oltre 5000 euro al pezzo, paventando una protezione totale dal contagio.

A prescindere dalle conseguenze a carico dei singoli autori degli illeciti precisiamo che l’art. 25 bis 1, D.lgs. n. 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato) prevede espressamente la responsabilità a carico dell’Ente d’appartenenza per il delitto di Frode nell’esercizio del commercio, art. 515 c.p. fino a cinquecento quote.

L’ammontare della quota prevista dal Decreto va da un ammontare minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549, valutato discrezionalmente dal giudice.

Pertanto, in caso di accertato illecito sorgerà in capo all’azienda la possibilità di essere sanzionati monetariamente se vi è stato un effettivo interesse e vantaggio derivante dalla vendita dei dispositivi.

Consigliamo, dunque, nel caso si vendesse tale tipologia di beni di valutare attentamente il prezzo di vendita e non pubblicizzare fantomatiche proprietà che escludano il contagio.

La condotta punita, infatti, consiste nel millantare qualità non corrispondenti alle concrete caratteristiche del prodotto.

Ricordiamo, pertanto, che ai sensi dell’art. 515 c.p. (Frode nell’esercizio del commercio): “Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasessantacinque euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotre euro”.

[1] http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2020/febbraio/coronavirus-mascherine-a-5mila-euro-e-nono-sicure