Nessuna sanzione per il datore di lavoro che utilizza attrezzatura senza specifica abilitazione
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha avanzato istanza di interpello (Interpello n. 1 del 23 gennaio 2020) per conoscere il parere della Commissione, in merito alla seguente problematica: «L’art. 69, c.1, lettera e) del D.lgs. 81/08 definisce operatore:
“il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso. L’art. 71, c.7, lettera a) del medesimo Decreto sancisce che “qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: “L’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.”
Tale formazione, in relazione a quanto disposto dall’art. 73, c. 4, per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, deve “consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.”
Visto quanto previsto dall’art. 69, c.1, lett. e) del Testo Unico, quindi, anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui al c.4 dell’art. 73 è considerato operatore e in quanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo.
Ciò premesso, in virtù di tale parificazione di fatto al lavoratore, si richiede se in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dall’art. 87 c.2, lettera c), del D.lgs. 81/08, in riferimento alla violazione di cui all’art. 71, c.7, lettera a), del medesimo Decreto in relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi.
L’Accordo Stato-Regioni n.53 del 2012 concerne “l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione”.
La Commissione rileva che il D.lgs. 151/2015, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ha modificato l’articolo 69, c.1, lettera e), del D.lgs. 81/08, inserendo nella definizione di “operatore” anche il datore di lavoro che precedentemente ne era escluso, ma non è intervenuto sui successivi articoli 71, c.7, lettera a) e 87, c.2, lettera c), del medesimo Decreto.
Dal combinato disposto delle già menzionate norme si evince la previsione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, “lavoratori” che non abbiano ricevuto “una informazione, formazione ed addestramento adeguati”.
La Commissione, pertanto, ritiene che a far data dall’entrata in vigore del D.lgs. 151/2015 sia vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo.
Tuttavia, fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, la Commissione ritiene – sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale – che l’ambito di operatività dell’articolo 87, c.2, lettera c), del D.lgs. 81/08 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.