Test antidroga nella medicina del lavoro: informazioni utili
Il 7 luglio del 2017, il Ministero della Salute trasmette alla Conferenza Unificata di Stato e Regioni un documento, denominato “Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcol e droghe, l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza”.
Questi indirizzi ampliano e correggono la precedente intesa Stato-Regione, pubblicata l’8 ottobre 2008 in Gazzetta Ufficiale (n. 236).
La legge prevede l’obbligatorietà, per alcune categorie di lavoratori, di sottoporsi a periodici test antidroga, e impone sanzioni ai datori di lavoro che non mettono in atto i controlli.
Categorie di lavoratori sottoposti a controllo antidroga
Gli indirizzi ministeriali del 2017 hanno rivisto le categorie di lavoratori che vanno obbligatoriamente sottoposti a controlli periodici antidroga e al controllo delle certificazioni, escludendone alcuni e includendone altri. Schematicamente, sono inclusi i lavoratori che operano nei seguenti settori:
- attività che comportano l’utilizzo di qualunque sostanza pericolosa, come gas tossici, fuochi artificiali, elementi infiammabili o esplosivi;
- impianti nucleari;
- settore medico, pubblico o privato, che comporti interventi invasivi col rischio di ferite;
- impieghi che impongano la dotazione di armi;
- la maggior parte delle attività di trasporto. Questa categoria comprende gli autisti di mezzi che trasportano sostanze pericolose o persone, gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o ai pannelli di controllo del movimento, quasi tutti coloro che operano nel settore ferroviario o del trasporto marittimo, nonché piloti aeronautici e controllori di volo;
- occupazioni relative all’edilizia e alle costruzioni in quota superiore ai 2 metri;
- attività in miniere o cave.
Concentrazioni soglia della positività ai controlli antidroga
Il medesimo documento ministeriale stabilisce delle concentrazioni soglia (cut-off) di sostanze stupefacenti o psicotrope presenti in ciascun campione di saliva prelevato durante i test di screening antidroga:
- MDMA (ecstasy), MDA, MDEA, MBDB: 50 ng/ml;
- oppiacei, morfina, codeina, idrocodone e ossicodone, amfetamina e metamfetamina, metadone: 40 ng/ml;
- cocaina, benzoilecgonina: 30 ng/ml;
- marijuana (cannabinoidi di tipo THC): 25 ng/ml;
- 6-MAM (eroina): 4 ng/ml.
Che cosa deve fare il datore di lavoro
Nel caso il datore di lavoro operi in uno dei settori elencati in precedenza, egli ha l’obbligo di agire per la prevenzione del rischio di assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti, al fine di evitare i gravi pericoli che potrebbero derivarne, di concerto con gli operatori della medicina del lavoro.
Di conseguenza, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 25 e 41 del decreto legislativo 81/08 (il testo unico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), il datore di lavoro deve:
- vietare tassativamente la somministrazione di alcolici e l’assunzione di sostanze stupefacenti nella propria impresa durante l’orario di lavoro, e verificare che il divieto venga rispettato;
- fare in modo che il medico competente possa effettuare i controlli sanitari d’igiene e gli accertamenti antidroga imposti dalla normativa vigente;
- richiedere un monitoraggio specifico alle ASL territoriali nel caso in cui l’attività lavorativa in questione non sia compresa nell’elenco già citato, ma il DVR stilato da RSPP e ASPP evidenzi la possibilità di rischi peculiari dovuti all’eventuale assunzione di droga o alcol sul lavoro;
- rifiutarsi di accettare al lavoro i propri dipendenti che, all’inizio o durante il loro turno di lavoro, manifestino comportamenti impropri e, a seguito di opportune verifiche effettuate dal medico competente, risultino avere un tasso alcolemico superiore a 0,3 g/l o una concentrazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nella saliva superiore alla regola;
- mettere in atto una strategia di comunicazione delle informazioni più utili, attraverso corsi di formazione e attività specifiche, riguardanti i rischi dell’assunzione di alcool o droga in relazione all’attività lavorativa e alla tutela della salute;
- eventualmente, dotare i lavoratori di quei prodotti, liberamente in vendita, che permettono di effettuare test rapidi per l’autocontrollo del tasso alcolemico prima del lavoro.
Che cosa deve fare il medico competente
Ai sensi dell’art. 41, comma 4 del D. Lgs. 81/08, le visite di sorveglianza sanitaria effettuate dal medico competente hanno anche lo scopo di verificare l’eventuale condizione di dipendenza o assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.
È fondamentale che, nell’effettuare queste verifiche, i medici tengano conto dei principi del Codice internazionale di etica redatto dalla ICOH (Commissione internazionale per la salute sul lavoro), giunto alla sua terza edizione.
In particolare, devono osservare il rispetto della riservatezza del dipendente aziendale, offrirgli assistenza e soccorso, aver cura dell’eventuale reinserimento lavorativo in seguito a recupero, e considerare tutti i casi in cui alcol e droga potrebbero porre lui stesso o gli altri in situazioni di rischio.
Le visite mediche di routine per le summenzionate categorie a rischio, comunque, devono avere una cadenza almeno annuale, e una periodicità dipendente dalla valutazione del rischio specifico. Esse comprendono due momenti:
- anamnesi. Il medico deve informarsi sulla storia clinica del lavoratore, allo scopo di escludere patologie specifiche o degenze cliniche dovute a dipendenza da stupefacenti o alcol. Deve indagare su ogni abitudine personale del paziente in rapporto all’alcol, sul suo eventuale consumo di droghe e farmaci e su tutti i problemi ai quali esso può averlo condotto (dagli infortuni all’assenza dal lavoro);
- esame obiettivo. Naturalmente, deve essere una verifica precisa e approfondita, allo scopo di accertare l’assenza di tossicodipendenza o, al contrario, la presenza di qualsiasi segno di dipendenza, astinenza, intossicazione cronica o malattie relative al consumo di alcol e sostanze stupefacenti, e il loro effetto sulle prestazioni lavorative.
In conseguenza del risultato dei test, del controllo sanitario e della diagnosi emersa, il medico competente deve trarre le proprie conclusioni.
- Se sospetta un uso eccessivo di alcol, deve prescrivere al lavoratore dei test specifici presso un laboratorio di analisi, come l’esame del sangue e delle urine (per riscontrare l’eventuale contenuto di metaboliti delle droghe nel corpo) o del livello di funzionalità epatica.
- Se sospetta una tossicodipendenza o una dipendenza da alcol, deve richiedere ulteriori test biologici, per esempio l’analisi chimica del capello o il prelievo dell’urina; se i dati diagnostici confermassero l’esito positivo dell’esame, deve affidare il lavoratore tossicodipendente ai centri di trattamento SerT (Servizio per le Tossicodipendenze del SSN).
Al di là dei risultati del caso specifico, se il medico competente ritiene sussista un concreto rischio di abuso di alcol e stupefacenti sul luogo di lavoro in un settore pericoloso, ha l’obbligo di programmare assieme al datore di lavoro alcol o drug test (test della droga) a sorpresa durante l’orario lavorativo.
In generale, è comunque obbligatorio che questi esami vengano eseguiti annualmente a coloro che operano in settori e aziende appartenenti a una categoria professionale a rischio.