Abrogazione della dichiarazione F-Gas
Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 entrato in vigore il 24 gennaio 2019. Con l’entrata in vigore del nuovo D.P.R. 146/2018, il quale abroga il suo predecessore (D.P.R. 43/2012), decade l’obbligo di comunicazione della dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio di ogni anno.
La principale novità introdotta dal D.P.R. 146/2018, che abroga il precedente DPR 43/2012, è l’istituzione di una Banca Dati (Art. 14 e 16), gestita dalle Camere di Commercio, che dovrà raccogliere i dati relativi alle quantità di F-gas vendute ed utilizzate dagli operatori al fine di garantirne una maggiore tracciabilità.
Una seconda novità è che dal 24 Settembre 2019 saranno gli operatori come frigoristi, installatori e manutentori a dover trasmettere, per via telematica alla Banca dati entro 30 giorni dalla data dell’intervento, le informazioni relative al controllo delle perdite, all’installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento.
Le Persone fisiche e le Imprese che intendono svolgere determinate attività F-GAAS devono essere certificate devono:
– Effettuare richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
– Presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di attestazione;
– Effettuare Corsi di formazione/Esami (Persone fisiche), dimostrare il possesso dei requisiti attraverso procedure/istruzioni (Imprese).
L’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale è previsto per le persone fisiche che svolgono le seguenti attività ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018:
– Attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse;
– Attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra;
– Attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra;
– Recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.
Per quanto riguarda i certificati emessi ai sensi del Regolamento CE 842/2006, essi resteranno validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati, fino alla loro naturale scadenza.
I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore (RACHP) contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta.