Le piscine: requisiti di sicurezza
I titolari degli impianti sportivi, ovvero i proprietari o i gestori, sono responsabili dell’attuazione delle norme di sicurezza ( D.M. 18/3/1996). Nello svolgimento di tale funzione devono redigere il documento di valutazione dei rischi (D.Lgs 626/94) ed eseguire controlli interni da tenere a disposizione delle ASL, insieme a: il registro dei requisiti tecnici-funzionali e dei controlli di acqua e cloro, la lettura del contatore, la denominazione e le quantità dei prodotti disinfettanti, le date di prelievo dei campioni di acqua e il numero di frequentatori dell’impianto. Il titolare ha l’obbligo di garantire che i valori siano in accordo con i parametri igienico-sanitari, di comunicare alla ASL eventuali rischi per la salute e nominare i responsabili per la sicurezza e l’igiene. Per la sicurezza dei bagnanti è necessario prevedere, oltre ai requisiti di sicurezza generici, requisiti specifici (scalette munite di mancorrenti, vasche lavapiedi).
Tutto il personale deve essere formato in modo adeguato, per garantire le prestazioni di primo soccorso. Tale compito è affidato in particolare all’assistente ai bagnanti.
L’acqua delle vasche, sia che siano alimentate con acqua dolce, marina o termale, deve essere completamente rinnovata una volta all’anno.
I punti di campionamento delle acque, così come le indicazioni per lo smaltimento delle acque di rifiuto, sono indicati dalla normativa vigente. L’utilizzo delle sostanze per il trattamento delle acque non indicate dalla normativa, deve essere autorizzato dal Ministero della salute.
Per le piscine coperte la normativa prevede specifici requisiti termoigrometrici (temperatura, umidità), illuminotecnici e acustici sia per le vasche che per le zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso).
La regione richiede alle ASL di effettuare controlli e prelievi periodici a seconda della tipologia degli impianti.