Quali garanzie particolari offrono le certificazioni delle imprese di costruzione accreditate SINCERT?
Fonte: sito UNI
Per meglio garantire la competenza e la professionalità degli Organismi di Certificazione e quindi il valore e la credibilità delle certificazioni da questi rilasciate alle imprese di costruzione di opere pubbliche, SINCERT ha predisposto apposite prescrizioni contenute nei seguenti documenti:
– Documento RT-05 “Prescrizioni per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità (SGQ) delle imprese di costruzione e installazione di impianti e servizi” (edizione corrente Rev. 05 del 13.05.2002);
– Documento RT-08 “Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi operanti la valutazione degli elementi significativi e correlati di sistema qualità delle imprese di costruzione e installazione (settore EA 28) ai fini della dichiarazione prevista dell’Articolo 8 della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici” (edizione corrente Rev. 01 del 19.12.2000).
Tali documenti pongono obblighi precisi a carico degli Organismi di Certificazione a tutto vantaggio della completezza ed efficacia delle valutazioni condotte nei confronti delle imprese e, quindi, della qualità che le imprese valutate sono effettivamente in grado di erogare nella realizzazione delle opere.
Il documento RT-05 – relativo alle certificazioni di conformità alle Norme della serie ISO 9000 – fornisce importanti prescrizioni in ordine alla formulazione degli scopi di certificazione (per il miglior utilizzo da parte del “mercato”), alle metodologie operative da adottare nella valutazione dei sistemi di gestione per la qualità (ricerca di evidenze oggettive), ai criteri da seguire per la definizione delle tipologie e del numero di cantieri da sottoporre a verifica, alle modalità di sorveglianza periodica, e a numerosi altri aspetti. Esso contiene inoltre raccomandazioni per la corretta ed efficace applicazione della Norma ISO 9001:2000 agli specifici processi del settore costruzioni.
Il documento RT-08 che tratta del rilascio delle dichiarazioni dell’esistenza di “elementi significativi e correlati di sistema qualità” – forma questa di attestazione della conformità esclusiva della legislazione in oggetto – prescrive che la dichiarazione possa essere rilasciata solo a seguito di un completo esame documentale, visita alla sede dell’impresa e visita ad almeno un cantiere operativo.
Esso prevede inoltre una sia pur limitata attività di monitoraggio nel tempo, mediante la prescritta convalida triennale.
Il rispetto di tali requisiti è verificato da SINCERT tramite apposita attività di sorveglianza che può comprendere anche verifiche straordinarie, senza preavviso, a seguito di reclami o segnalazioni da parte del mercato. Gli Organismi accreditati da SINCERT devono attenersi alle prescrizioni di cui sopra, pena la sospensione o revoca dell’accreditamento.