Suolo e siti contaminati
La problematica connessa al risanamento delle aree industriali inquinate in Europa rappresenta una complessa tematica delle bonifiche dei siti inquinati.
La legislazione nazionale è indirizzata a rendere obbligatorio il disinquinamento di suolo e sottosuolo e la bonifica dei siti inquinati.
Le norme a riguardo riguardano ogni sito indipendentemente dalla dimensione e dalla natura dell’inquinamento.
Il quadro legislativo è rappresentato da alcuni decreti tra cui il D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 e il D.M. 18 settembre 2001 n. 468 (“Regolamento recante il Programma di bonifica e ripristino ambientale”).
E’ soprattutto questo ultimo decreto che ha approvato il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale.
Tra gli obiettivi dell’Agenzia Nazionale di Prevenzione Ambientale (qui di seguito denominata ANPA) vi è quello di coordinamento delle varie Agenzie Regionali (ARPA) per uniformare i metodi e le procedure di analisi.
Nell’ambito dell’opera di definizione del quadro nazionale dei siti contaminati da bonificare l’ANPA attraverso la predisposizione del documento in riferimento al D.M. n. 471 del 25/10/1999 ha messo a disposizione delle regioni uno strumento per completare la progettazione, la realizzazione e l’avvio operativo del nuovo elenco delle aree industriali e dei siti ad alto rischio ambientale.
Le anagrafiche regionali hanno lo scopo di rappresentare la principale fonte di dati sui siti inquinati e sulle operazioni di bonifica e ripristino ambientale.
Con il provvedimento correlato al D.M. 18 settembre 2001 n. 468 sono stati distribuiti per il triennio 2001-2003 fondi alle Regioni quali soggetti beneficiari; tra gli aventi diritto le pubbliche amministrazioni possono ottenere finanziamenti sia per le opere pubbliche sia per quelle private.
In particolare il decreto in oggetto all’art. 5 definisce i soggetti beneficiari, tra i quali “soggetti privati titolari di diritti reali su beni immobili sui quali insistano manufatti ad uso residenziale e ad uso diverso”).