Esposizione dei lavoratori a rumore
Cosa fare
Il datore di lavoro deve valutare l’inquinamento ambientale da rumore prodotto durante l’attività lavorativa in modo da definire, per ciascun lavoratore, il livello di esposizione personale, giornaliero o settimanale e le conseguenti misure di prevenzione che, per legge, è necessario adottare (informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, utilizzo dei dispositivi di protezione per l’udito).
Se i livelli di rumore sono inferiori ad 80 dB(A), è sufficiente una autocertificazione che dimostri l’inesistenza del rischio; se i livelli sono più elevati, è necessario procedere ad una valutazione più accurata utilizzando metodologia e strumentazione specifica.
Obbligo del datore di lavoro è comunque quello di ridurre al minimo possibile i rischi derivanti dall’esposizione a rumore, mediante misure tecniche, organizzative, procedurali, privilegiando gli interventi alla fonte.
Comunicazione all’ASL e Registro degli esposti
Quando nonostante gli interventi di riduzione del rumore, il livello di esposizione personale giornaliero a rumore è superiore a 90 dB(A), il datore di lavoro entro 30 giorni deve darne comunicazione all’ASL e deve istituire il registro degli esposti ed inviarne copia all’ISPESL e all’ASL competente per territorio.
Richiesta di deroga
Può essere fatta solo nel caso in cui l’esposizione personale giornaliera o settimanale dei lavoratori sia inferiore a 90 dB(A) e se risulta molto variabile nel corso del turno lavorativo.
La richiesta deve essere corredata da una descrizione della mansione svolta con l’esposizione personale che questa comporta e da una relazione del medico competente contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva.
Riferimenti normativi
D.Lgs. 277/91 artt. 40, 41, 45, 47, 49
Le schede: Autocertificazione rischio rumore e tabella riassuntiva degli obblighi del datore di lavoro