Pubblicazione di foto di minori su social network
Nonostante non contengano nome e cognome, indirizzi e recapiti, le fotografie sono dati personali e meritano protezione, a maggior ragione se il soggetto ritratto è minorenne e se l’immagine viene pubblicata su in sito internet o un social network. Appare infatti sempre più diffusa la moda di condividere online i propri spostamenti, le proprie abitudini, i propri interessi e i propri momenti quotidiani durante la giornata. Non ci sarebbero questioni se l’utente badasse a se stesso, ovvero se pubblicasse solamente le proprie immagini, invece di cedere alla tentazione, o come spesso accade alla non curanza, di ritrarre persone circostanti.
Con l’introduzione del Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR”), applicabile dallo scorso 25 maggio 2018, occorre prestare maggiore attenzione in materia.
Vediamo come non appendere al chiodo la passione per la fotografia e la condivisione dei propri momenti tutelando la riservatezza degli altri, in particolare quella dei propri figli o di quelli degli altri.
Considerare i principali riferimenti normativi:
- 633/1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”
- 176/1991 che ratifica la Convenzione di New York relativa ai diritti del fanciullo
- 10 Codice Civile
- 8 GDPR
- 2-quinquies D. Lgs. 101/2018
- Provvedimento dell’Autorità Garante n. 75 del 23 febbraio 2017
- 7 del Codice di deontologia nell’esercizio dell’attività giornalistica
Considerare le più recenti pronunce in materia:
- Tribunale di Roma, sentenza del 23 dicembre 2018
Consenso oppure no?
È importante evidenziare come il consenso dell’interessato sia sempre necessario, a prescindere dall’età del soggetto ritratto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del GDPR.
Come gestire i minorenni?
Se all’interno dei nostri scatti è presente un soggetto minorenne, ci sarà utile sapere la sua data di nascita. L’articolo 8 del GDPR, infatti, stabilisce che il trattamento si possa considerare lecito qualora l’interessato abbia compiuto almeno sedici anni, demandando a ciascuno stato membro la possibilità di modificare tale criterio, comunque non derogabile sotto il limite di tredici anni; con il decreto di armonizzazione interno, il legislatore italiano ha considerato sufficiente che il minore abbia quattordici anni.
Qualora invece il soggetto abbia un’età inferiore ai quattordici anni, il trattamento si ritiene lecito se il consenso è prestato o autorizzato dal soggetto titolare della responsabilità genitoriale.
Soggetto o soggetti titolari della responsabilità genitoriale?
Secondo quanto espresso dal Tribunale di Mantova, in una sentenza del 19 settembre 2017, è imprescindibile il consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione delle foto su una piattaforma social. Qualora ciò non fosse rispettato, viene inibita ogni ulteriore pubblicazione e si ordina contestualmente la rimozione degli scatti già inseriti. Inoltre, secondo il Giudice, l’inserimento di foto di minori su social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi.
È bene ricordare che, oltre al consenso di entrambi i genitori, non deve essere arrecato pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore.
I social network?
Sull’altro fronte, le piattaforme social hanno definito in autonomia il limite di età necessario per effettuare la registrazione e usufruire dei contenuti. I celebri marchi di Zuckerberg, Facebook e WhatsApp, hanno stabilito che nessun minore di anni tredici possa registrarsi e che nessun minore di anni sedici possa farlo senza il consenso di almeno un genitore.
Appare quindi necessario porre al centro dell’attenzione il soggetto ritratto, rispettandone il decoro ma anche la riservatezza, soprattutto se si tratta di un minorenne. Il nuovo Regolamento impone, da una parte, di adottare maggiori misure di sicurezza per limitare i rischi connessi ad una società sempre più informatizzata, dall’altra, chiede ai genitori di considerare la libertà dei figli di età compresa tra i quattordici e i diciassette anni.