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La legge di bilancio 2019 e le modifiche in materia di sicurezza sul lavoro

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la cosiddetta Legge di Bilancio 2019, entrata in vigore il 1° Gennaio 2019.

La Legge di Bilancio è una legge della Repubblica Italiana con la quale viene approvato il bilancio dello Stato e, quest’anno presenta importanti novità in materia di sicurezza sul lavoro:

  • Modifiche dall’apparato sanzionatorio;
  • Il rafforzamento delle attività di vigilanza;
  • Riduzione del tasso INAIL e tagli ai finanziamenti;
  • Gestione dei certificati di infortuni e malattie professionali;
  • Prevenzione incendi negli edifici storici;
  • Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore (art. 1 comma 278);
  • Alternanza Scuola-lavoro;
  • Finanziamento dei corsi per reinserimento lavorativo. (art.1 comma 533)

MODIFICHE APPARATO SANZIONATORIO

Con l’introduzione della Legge di Bilancio 2019 e, quindi dal 1° Gennaio 2019 vengono incrementati del 10% gli importi delle sanzioni per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La norma inoltre introduce un incremento del 20% in caso di:

  • lavoratori occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
  • violazioni della disciplina relativa alla somministrazione di lavoro, appalto e distacco;
  • violazione della durata massima dell’orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale;

Le suddette maggiorazioni sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.


RAFFORZAMENTO ATTIVITA’ DI VIGILANZA

Sempre con riferimento al comma 445 dell’articolo 1, la legge di Bilancio intende rafforzare l’attività di vigilanza dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Ad esempio è prevista l’immissione in ruolo, attraverso procedure concorsuali, di 930 unità, prevalentemente ispettive, nell’arco di 3 anni. In particolare l’incremento riguarda ‘un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300 unità per l’anno 2019, a 300 unità per l’anno 2020 e a 330 unità per l’anno 2021’.
Il comma prevede poi anche altre novità, ad esempio riguardo al numero dei Dirigenti Generali e al tema delle risorse economiche necessarie.

RIDUZIONE TASSO INAIL E TAGLI AI FINANZIAMENTI


Per effetto della Legge di Bilancio per il 2019 (comma 1121 articolo 1), premi e contributi dovuti nel triennio 2019-2021 per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono ridotti di 410 milioni di euro per il 2019, 525 milioni per il 2020 e 600 milioni per il 2021.
Il problema è che – come indicato al comma 1122 – alle minori entrate si provvede anche mediante una riduzione delle risorse strutturali destinate dall’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per l’esattezza si avrà una riduzione pari a:
-110 milioni per il 2019;
– 100 milioni per il 2020
– 100 milioni per il 2021.

GESTIONE DEI CERTIFICATI DI INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI

Al comma 526 si indica che per l’attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale, l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferirà annualmente al Fondo sanitario nazionale l’importo di euro 25.000.000, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale.
Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo.

PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI STORICI (ART.1 COMMA 566-568)

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (entrata in vigore il 1 gennaio 2019) il Ministero per i beni e le attività culturali dovrà provvedere a una ricognizione degli immobili soggetti al controllo di prevenzione incendi in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri (comma 566).
Tutti i ministeri (comma 577) interessati dovranno provvedere nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all’adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti interministeriali emanati dal Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l’ultimazione della ricognizione.
Il decreto/i decreti dovranno prevedere opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell’adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto/più decreti e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
Infine, al comma 568 si dispone che per l’attuazione di quanto sopra previsto, si potrà provvedere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conto residui, comprese quelle rivenienti dalla riassegnazione dei fondi per l’attuazione del Programma operativo interregionale attrattori culturali, naturali e turismo – Fondo europeo di sviluppo regionale.

CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO PER IL PADRE LAVORATORE (ART.1 COMMA 278)

La legge di Bilancio 2019 ha approvato l’estensione del congedo parentale obbligatorio per il papà da 4 giorni del 2018 a 5 giorni di astensione dal lavoro pagati con, la possibilità di un giorno di congedo facoltativo qualora la madre rinunci ad un giorno del suo congedo obbligatorio.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

I percorsi in alternanza scuola-lavoro vengono rinominati “percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento”, dall’anno scolastico 2018-2019, sono attuati per una durata complessiva:

  • 210 ore negli Istituti Professionali;
  • 150 ore negli Istituti Tecnici;
  • 90 ore nei licei.


FINANZIAMENTO DEI CORSI PER REINSERIMENTO LAVORATIVO (ARTICOLO 1 COMMA 533)

Al comma 533 una previsione sulla possibilità di finanziamento dei corsi per reinserimento lavorativo. Viene modificato il comma 166 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevedendo, in aggiunta, il rimborso nella misura del 60% della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto.
I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e approvati dall’INAIL, mentre le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati.