Differenza tra DUVRI e DVR
Molto spesso succede di confondersi tra due documenti che vengono redatti dalle imprese: si tratta del Documento di Valutazione Rischi (DVR) e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
Sebbene i rispettivi acronimi siano molto simili, questi documenti presentano alcune differenze significative, a cominciare dal fatto che, mentre la redazione del DVR è obbligatoria per tutte le imprese (a parte rare eccezioni che vedremo in seguito), il DUVRI va compilato quando si presentano certe condizioni relative a un contratto di appalto, d’opera o di somministrazione.
Facciamo chiarezza su entrambi i documenti e rimarchiamone le principali differenze.
Che cos’è il DVR
Il Documento di Valutazione dei Rischi è stato introdotto dal Decreto Legislativo 81 del 2008, noto anche come Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
Ogni azienda, indipendentemente dal tipo di attività svolta, dal numero di dipendenti e dal livello di rischio presente, ha l’obbligo di redigere il Documento di Valutazione Rischi (DVR). Le uniche eccezioni alla stesura del DVR sono rappresentate dalle ditte individuali e dalle aziende a conduzione familiare.
La finalità di questo documento è principalmente quella di fornire la valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro aziendale; accanto a ciò, devono essere indicati i criteri con i quali si effettuano le valutazioni, oltre alle misure di prevenzione e di protezione impiegate per ridurre i rischi presenti negli ambienti lavorativi entro i limiti di accettabilità (inclusi i dispositivi di protezione individuale adottati), allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. In sostanza, il DVR fornisce un modello di comportamento per la valutazione del rischio e la tutela della sicurezza individuale, collettiva e della sicurezza dei luoghi.
Nel caso di aziende con un numero massimo di lavoratori pari a dieci non è più possibile effettuare un’autocertificazione per dichiarare di aver effettuato la valutazione; invece, per le aziende con un massimo di cinquanta dipendenti, è possibile effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate indicate dalla normativa vigente (art. 6 del già citato D. Lgs. 81/08); la procedura standardizzata non è altro che una semplificazione delle normali procedure DVR, dedicata appunto alle piccole e medie imprese, che così vengono dotate di uno strumento agevole per ridurre la burocrazia e rendere più facile la fase di valutazione del rischio.
Va evidenziato che, qualora si verifichino modifiche ai processi lavorativi che comportano variazioni significative dei livelli di rischio presenti, per esempio legate a determinati impianti, il documento andrà rielaborato immediatamente per registrare i rischi di tipo nuovo che sono stati individuati, assieme alle misure di prevenzione attuate e alle ulteriori forme di protezione individuale; in questo modo, può essere garantita la costante sicurezza dei lavoratori e di quanti frequentano per qualsiasi motivo l’ambiente di lavoro.
Il DVR deve, inoltre, effettuare l’individuazione delle figure di riferimento all’interno dell’azienda, ossia datore di lavoro, RSPP, medico competente per la sorveglianza sanitaria, addetti antincendio, RLS, nonché delle procedure da seguire per porre in atto le misure e gli interventi necessari, nonché delle mansioni che espongono ciascun lavoratore a rischi specifici. Le figure individuate dal DVR (in particolare il responsabile del servizio protezione e prevenzione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente) collaboreranno poi con il datore di lavoro allo scopo di implementare le misure previste dal DVR stesso.
Che cos’è il DUVRI
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza è anch’esso disciplinato dal già menzionato D. Lgs. 81/08 ed è previsto quando due o più imprese collaborino in una specifica prestazione lavorativa. Pertanto la redazione del DUVRI va effettuata in coordinamento tra i soggetti coinvolti in tale attività, attraverso la definizione dei rischi che ciascuna impresa apporterà nel progetto di cooperazione. Il controllo di tali rischi è indispensabile per garantire condizioni di sicurezza in presenza di soggetti diversi preposti alla medesima attività.
Non è obbligatorio redigere il DUVRI qualora si tratti di un appalto (o di un subappalto) di durata inferiore a due giorni, o nel caso in cui l’oggetto del contratto sia la semplice fornitura di servizi di natura intellettuale o di consegna di materiali o attrezzature. Tale facoltà viene meno nei casi appena citati qualora ci siano rischi che implicano la presenza di agenti cancerogeni, biologici, chimici o da atmosfere esplosive.
Principali differenze tra DVR e DUVRI
– Una prima, importante differenza tra i due documenti oggetto del presente articolo riguarda il responsabile della loro redazione.
Nel caso del Documento di Valutazione dei Rischi, è sempre il datore di lavoro ad avere la responsabilità di compilare tale manuale, che potrà essere consultato solo all’interno dell’azienda. Non sempre, però, il titolare dell’azienda possiede i requisiti e le competenze per la compilazione di tale documentazione, ed è per questo che a volte richiede la consulenza di un tecnico esterno, ed eventualmente degli addetti alla protezione RSPP o ASPP (i quali, essendo dotati di una formazione specifica, possono talvolta supplire a figure esterne o al datore di lavoro stesso nella compilazione del DVR).
La responsabilità di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali appartiene, invece, al committente dell’appalto. Questi ha la funzione di ricavare tutte le informazioni in relazione ai singoli contraenti, in modo da procedere all’organizzazione di quelle rilevanti per poi elaborare il documento che sarà trasmesso ai destinatari. Quando il datore di lavoro non coincide con il committente, sarà il soggetto che affida il contratto a redigere il DUVRI.
– Un’altra differenza, come anticipato, sta nel fatto che, mentre il DVR si riferisce alla valutazione dei rischi dell’impresa nel suo complesso, il DUVRI è uno strumento che riguarda una specifica attività (che coinvolge più attori), ad esempio determinati lavori nei cantieri.
– Da non dimenticare, inoltre, le differenze riguardanti le modalità di aggiornamento dei due modelli di valutazione rischi.
Nel caso del DUVRI, esso sarà aggiornato sulla base dell’andamento dei lavori rispetto a quanto stabilito in forma contrattuale; nel caso del DVR, invece, come detto, l’aggiornamento dipenderà da eventuali modifiche nella struttura dei processi aziendali.
– Un’ultima ma significativa differenza riguarda la tipologia di rischi per i quali viene effettuata una valutazione. Nel caso del DVR, si tratta di rischi presenti nel contesto ambientale dell’azienda: l’elenco sarebbe lungo, ma possiamo citare rischi più tipici come il rischio infortuni, il rischio vibrazioni, il rischio chimico (ossia quello derivante dalla presenza di sostanze chimiche di qualsiasi natura, organica o inorganica, che possono causare irritazioni, malori, esplosioni o incendi), il rischio rumore oppure altre categorie, come il rischio da stress correlato.
Nel caso del DUVRI, invece, ci si riferisce ai rischi da interferenza: per esempio quelli legati a sovrapposizioni di più attività svolte da appaltatori diversi o quelli che derivano da modalità di esecuzione specifiche.
Conclusioni
Comprendere quali siano le differenze tra DVR e DUVRI è fondamentale per procedere alla corretta redazione degli stessi, in conformità alle norme di legge che la regolano.
Entrambi i documenti riguardano la valutazione e la gestione dei rischi per garantire la tutela della salute di lavoratori e lavoratrici, ma le criticità che presentano sono generalmente differenti.
Va detto che la mancata (o la non corretta) compilazione degli stessi può dar luogo alla comminazione di sanzioni di carattere anche penale.
Rivolgersi a professioni specializzati e con indiscussa esperienza per avere assistenza può essere una possibile soluzione vincente; allo stesso modo, per un datore di lavoro è opportuno seguire un corso di formazione specializzato (eventualmente insieme ai dirigenti e al management) per apprendere in ciascun modulo come redigere nella maniera corretta i due documenti.