Ruolo del RlS in caso di infortunio sul lavoro
Il D.Lgs 626/94 recita all’art. 19 comma 1. lettera e) “Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente gli infortuni e le malattie professionali.”,
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha quindi un ruolo di primaria importanza sul tema degli infortuni e delle malattie professionali.
Il suo coinvolgimento diretto al momento di un infortunio è, non solo, previsto dalla normativa, ma essenziale per due motivi principali:
capirne la dinamica e collaborare con il Responsabile SPP, con il datore di lavoro, dirigenti e preposti per eliminarne la causa;
raccogliere informazioni e collaborare con le autorità competenti nell’individuazione di eventuali responsabilità
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza infatti è soggetto attivo nei luoghi di lavoro per le misure generali di tutela e, nelle indagini e nelle visite delle autorità competenti di natura ispettiva, ( vedi. Circolare Ministero del Lavoro del 23-2-2000) nei casi di infortunio e malattia professionale, sarebbe opportuno che le modalità e gli spazi d’azione (in merito agli infortuni) per il RLS fossero puntualmente definiti e concordati.
Le azioni che il RLS può intraprendere al momento in cui viene a conoscenza di un infortunio o di una malattia professionale nella propria azienda sono :
a) interne all’azienda
1) Attingere ed acquisire informazioni e documentazioni aziendali mirate ad individuare le cause dell’evento ed in particolare:
la natura del rischio specifico e ambientale correlato all’infortunio o alla malattia professionale;
la scheda tecnica del mezzo di produzione (macchina, impianto, struttura, ecc..) o la scheda informativa in materia di sicurezza riferita al prodotto chimico;
le condizioni lavorative, relazionali ed organizzative in cui è maturato l’infortunio o la malattia professionale;
il livello di informazione e il programma di formazione offerto al lavoratore in merito all’attività svolta;
la presenza di procedure di sicurezza;
i dispositivi di protezione individuali indicati o prescritti dal servizio di prevenzione e protezione aziendale e dal medico competente;
la trasmissione del primo certificato di denuncia all’INAIL (entro 48 ore dalla conoscenza dell’evento)
La raccolta di tutte queste informazioni e di documenti ha come obiettivo principale quello di capire in quale ambito l’evento sia maturato cercando di individuarne le cause principali che ne hanno determinato l’accadimento; procedere cioè ad una verifica puntuale di quello che avrebbe dovuto essere (anche partendo ovviamente dal documento di valutazione dei rischi) e di quello che nella realtà è o avviene.
2) Analizzare l’infortunio con il lavoratore, con i testimoni e con i rappresentanti sindacali, dove esistono, per rilevare:
la natura e il livello delle responsabilità (le modalità con cui è maturato l’infortunio, la mansione svolta, la posizione gerarchica o di comando, l’eventuale particolare condizione del lavoratore se in appalto, interinale, ecc..);
la rilevanza della stanchezza psicofisica (ritmi, stress lavorativo e orari di lavoro);
la rilevanza della gravità (giorni di assenza temporanea riportata sul primo certificato);
l’avvio della eventuale inchiesta amministrativa dell’Ispettorato del Lavoro, prevista dagli artt. 56 e 57 del Testo Unico, (oltre i trenta giorni);
l’eventuale segnalazione del caso agli organi di vigilanza dell’Azienda USL per l’accertamento delle responsabilità.
3) Per l’analisi di una malattia professionale è opportuno rilevare ulteriori elementi:
fattori chimici e fisici di rischio (con particolare attenzione a quelli presenti nella tabella delle malattie professionali)
tempi e modalità di contatto con l’agente;
cartella sanitaria personale conservata in azienda da acquisire in copia,su delega del lavoratore ( in base al D.L. 675/96); in assenza di delega,il RLS non ha diritto ad acquisire tale documento;
dispositivi di protezione individuali prescritti o previsti;
relazione del medico competente relativa agli accertamenti sanitari periodici sui lavoratori.