Preposto: ruolo, obbligo di nomina e formazione
Il Preposto è quel ruolo nell’organizzazione aziendale che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Importante è dunque definire questo ruolo in quanto provvede, per quanto di sua competenza, alla realizzazione delle misure di sicurezza previste dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendale e alla vigilanza sulle stesse. A seguito di tale individuazione altri aspetti da approfondire riguardo il Preposto sono:
– i Preposti sono soggetti ad adeguata e specifica formazione da parte del Datore di Lavoro conformemente a quanto disposto dalla legge attualmente in vigore, in particolare dall’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011;
– il Preposto di fatto si individua in colui che concretamente vigila sull’attività lavorativa degli altri dipendenti;
– nella parte relativa alla descrizione dell’organizzazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale viene indicato chi provvede, all’interno della società privata o dell’ente pubblico, all’attuazione delle misure di sicurezza; i Preposti devono essere in grado di gestire il potere conferitogli e la conoscenza professionale; per avere chiari i propri compiti e il proprio ambito di azioni la delega introdotta dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. è uno strumento fondamentale.
Il Preposto è dunque il primo percettore/ricettore dei possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Egli deve far applicare le misure di prevenzione e protezione individuate e indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendali, intervenendo con le proprie direttive a impartire le cautele da osservare, riportando al Dirigente o al Datore di Lavoro eventuali condizioni di pericolo per il personale dipendente, in modo da assicurare ai lavoratori la massima tutela.
La normativa ha apportato numerose novità, tra cui i requisiti di competenza da acquisire attraverso un corso di formazione, la cui frequenza è convalidata compilando un apposito registro delle presenze.
Alla luce di quanto finora esposto la presenza del Preposto all’interno di un’impresa, come per tutte le figure del sistema aziendale di prevenzione, dipende dall’assetto organizzativo definito dal Datore di Lavoro e si configura tutte le volte in cui lo stesso titolare aziendale affida a uno o più soggetti la responsabilità di gestire l’attività di altri lavoratori.
Discende quindi dall’organizzazione aziendale e può non essere presente come, a esempio, nelle micro imprese artigianali dove è il Datore di Lavoro che presidia l’attività lavorativa in maniera diretta. Analogamente non è necessaria, anche se opportuna, la sua formale individuazione.
Quali sono dunque gli elementi che distinguono e caratterizzano il Preposto facilitandone l’identificazione? Il Preposto quindi:
– Riveste una posizione di supremazia gerarchica in seno all’azienda nei confronti degli altri lavoratori. Egli coordina, controlla e sorveglia: capi-squadra, capi-reparto, capi-uffici ecc. svolgono queste attività.
– Opera a stretto contatto con gli altri lavoratori: indica operativamente, concretamente il lavoro da svolgere e sovrintende alla sua corretta esecuzione;
– Controlla che l’attività lavorativa sia svolta in conformità a quanto stabilito dalla direzione aziendale, dalle norme di sicurezza e dalle regole di prudenza a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori. Si accerta altresì che i lavoratori a lui afferenti indossino correttamente i dispositivi di protezione individuale previsti e nell’utilizzo di impianti/macchine/attrezzature esse siano dotate di adeguate protezioni.
– Riferisce al Dirigente/Datore di Lavoro eventuali condizioni di pericolo e comportamenti a rischio potenzialmente dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, svolgendo un regolare compito di comunicazione degli stessi comportamenti, ad esempio nell’uso delle attrezzature.
Si ricorda che la formalizzazione dell’incarico non è obbligatoria ma consigliata, quindi ciò che realmente rileva non è tanto la nomina del preposto e la qualifica da lui formalmente posseduta ma la mansione realmente espletata, dal cosiddetto svolgimento “di fatto” del ruolo di Preposto. Deve poter “esigere” dal lavoratore l’applicazione e il rispetto di ordini/istruzioni/direttive quindi essere legittimato dal datore di lavoro nel proprio ruolo. Rimane di competenza del datore di lavoro la redazione di determinati documenti, come quello per la valutazione dei rischi negli ambienti lavorativi.
L’importanza della corretta individuazione del preposto sta nella formazione specifica che è necessaria impartire. Quindi in un cantiere possono esserci per esempio più preposti a seconda dell’attività che vi si svolga, ma devono essere chiare le implicazioni anche giuridiche che lo svolgimento “di fatto” della funzione comporta.
Il suo coinvolgimento attivo nel processo di valutazione dei rischi e di stesura di procedure/istruzioni operative potrebbero dare quel valore aggiunto dato dall’esperienza e dalla capacità operativamente concreta che il ruolo di preposto alla sicurezza esige.