Rettifica del certificato in caso di rientro anticipato dalla malattia
L’INPS, con circolare n. 79 del 2 maggio 2017, ha offerto chiarimenti in tema di modifica della durata della prognosi riportata nel certificato di malattia. L’Istituto ha precisato che, in caso di guarigione anticipata rispetto alla data di fine prognosi, il lavoratore, per rientrare al lavoro, è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo d’incapacità temporanea al lavoro. Poiché ciò non costituisce a tutt’oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori, l’Istituto ha fornito alcune indicazioni.
In presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa; inoltre il lavoratore deve osservare l’obbligo di correttezza anche nei confronti dell’Inps, ai fini della liquidazione della prestazione di malattia.
Affinché la rettifica venga considerata tempestiva, è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa. Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato e deve essere effettuata prima del rientro anticipato al lavoro del soggetto, anche se il medico si trovi nella condizione di dover utilizzare il servizio alternativo di Contact Center per la presentazione dei certificati di malattia on line.
Nei casi in cui emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie, fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa.