Monitoraggio della presenza di radon negli edifici aperti al pubblico in Puglia
La Regione Puglia ha recepito con la legge regionale n. 30 del 3.11.2016 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato” le indicazioni della nuova direttiva europea 59/2013 in materia di riduzione dell’esposizione a radon, indicazioni che dovranno essere recepite nell’ordinamento italiano entro febbraio 2018. E’ il motivo che rende particolarmente interessante la legge della regione Puglia.
Vediamo sinteticamente di seguito gli aspetti principali, limitatamente agli edifici esistenti:
– Soggetti obbligati: gli esercenti le attività lavorative in edifici aperti al pubblico (es. filiali bancarie, negozi, ristoranti);
– Attività da compiere e scadenza: l’esercente dovrà entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, quindi entro fine gennaio 2017 (la legge è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale del 4 novembre 2016), avviare misure di radon annuali con campionamenti semestrali in tutti i locali interessati. Al termine delle misurazioni, indipendentemente dai risultati ottenuti, dovrà inviare una comunicazione al Comune e all’ARPA;
– Periodicità delle misurazioni: 5 anni;
– Sanzioni: sospensione del certificato di agibilità e, nel caso, sgombero forzoso dell’immobile. Poiché le misurazioni devono essere condotte su un periodo di un anno, la sospensione dell’agibilità avrà una durata dell’ordine di 14-18 mesi, e comunque non inferiore a 12 mesi.
– Livelli di riferimento: 300 Bq/mc. In caso di superamento è necessario condurre azioni di rimedio.