Aggiornamento del formatore – docente
La Fondazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha richiesto specificazioni in merito ai criteri di qualificazione del Formatore-Docente per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all’aggiornamento formativo che la figura su menzionata deve assolvere per continuare a possedere i requisiti di Formatore. (interpello n. 9 del 2 novembre 2015: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo il decreto interministeriale 6 marzo 2013)
Il Decreto indica che il Formatore-Docente è tenuto, con cadenza triennale, alternativamente:
– alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
– ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
L’obbligo di aggiornamento decorre:
– dalla data di applicazione (12 mesi dalla pubblicazione del decreto) per chi risulta già qualificato;
– dalla data di effettivo conseguimento della qualifica.
La Fondazione vuole sapere se “con il termine alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il Formatore-Docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di formazione di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza , per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore”.
Il legislatore ha inteso con il termine “alternativamente” lasciare ampia discrezionalità al Formatore-Docente che può decidere di aggiornare la propria formazione nel modo che ritiene più opportuno.
Non si impone pertanto al Formatore-Docente di alternare le modalità di aggiornamento nei consecutivi trienni ovvero effettuare per tre anni solo attività di docenza e per i tre anni successivi seguire solo corsi di aggiornamento e convegni.