Certificazione delle malattie professionali: da obbligo deontologico a obbligo normativo sanzionato
Fino ad oggi, la mancata redazione della certificazione ai sensi dell’art.53 del T.U. n.1124/1965 riguardante sia l’infortunio sul lavoro, sia la malattia professionale risultavano un obbligo deontologico, ma non un obbligo normativo per cui fosse presunta una sanzione. L’omissione della denuncia ai sensi dell’art.139 del T.U., è obbligo sanzionato per il medico competente.
La mancata emissione del certificato non comportava infatti alcuna sanzione, in quanto l’art. 53 del D.P.R. n.1124/1965 risultava inserito al Cap. IV della citata normativa (perciò attinente ad adempimenti del Datore di Lavoro) e si limitava a declinare che la denuncia da trasmettere doveva essere “corredata da certificato medico“, aggiungendo che in caso di malattia professionale “Il certificato medico deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e dei luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore” senza porre a carico dello specialista alcun obbligo specifico; l’atto medico in questione rientrava, dunque, in un obbligo deontologico.
Il cosiddetto decreto semplificazione, D.L.gs 14 settembre 2015 n.151, all’art.21, 1° comma, lett. b, con diverse e significative modifiche riscrive, di fatto integralmente l’articolo.
Dalla lettura del comma 3 dell’articolo 21 del D.Lgs 151/2015, si deduce che, il medico qualora rediga la certificazione ai fini assicurativi risulta esonerato dal fare la denuncia di cui all’art.139. I comma 8 e 9 dell’attuale articolo definiscono nuovi compiti e nuove responsabilità a carico del medico per il cui mancato adempimento viene disposta una sanzione; Il comma a cui si fa riferimento precisamente recita: “A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale…… si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell’elenco di cui all’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, l’obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139….“.
Le due certificazioni hanno uno scopo totalmente differente. La certificazione ai fini assicurativi ai sensi dell’art.53 richiede il consenso informato a procedere da parte del lavoratore, l’altra (denuncia ex. art.139) ai fini epidemiologici serve per alimentare il Registro Nazionale delle malattie professionali, che può (e deve) esser fatta anche senza realizzare la certificazione ai fini dell’individuazione, qualora la malattia sia inserita nell’elenco di cui al DM 10 giugno 2014 ma non la si ritenga causata dal lavoro.
Dai citati comma 8 e 9 si evidenzia una nuova problematica: in chiusura l’articolo 53, al comma 11 recita “I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l’ammenda da…..“; essendo l’art. 53 inserito nel capo IV del T.U. n.1124/1965, titolato “Datori di Lavoro”, era sempre stato letto che “i contravventori alle precedenti disposizioni..” fosse riferito esclusivamente ai datori di lavoro che omettevano di fare la denuncia, ma l’inserimento dei due commi cambia completamente lo scenario facendo diventare parte attiva nel procedimento anche il medico che su questa tematica rientra tra i contravventori sanzionabili.
Di fatto un obbligo che sino ad ora era stato deontologico è diventato un obbligo giuridico sanzionabile e questo, forse, per una migliore tutela del cittadino lavoratore; non dimentichiamo che la nostra Repubblica, come recita l’articolo 1 della Costituzione è fondata sul lavoro.
I due citati commi dichiarano che la trasmissione deve avvenire “esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore” e “contestualmente alla sua compilazione“, inoltre il comma 10 decreta che la trasmissione deve essere effettuata “utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore” evitando così possibili problematiche sulla modalità della trasmissione; non solo risulta un obbligo di certificazione ma anche un obbligo di modalità di trasmissione e di temporizzazione.
Tutto ciò aumenta ancora il numero degli obblighi del medico rispetto ad un atto sanitario di sua esclusiva competenza che prima svolgeva in scienza e coscienza e, sempre con l’espresso consenso del lavoratore, andando ad aggiungersi agli altri obblighi di certificazione e di invio previsti in caso di tecnopatie: invio segnalazione all’ispettorato del lavoro/ASL e referto all’autorità giudiziaria.
Le modifiche apportate entreranno in vigore, come stabilito dall’art. 21, c 2, dal 180° giorno alla data di entrata in vigore del decreto (24 settembre 2015) e avranno, perciò, validità a decorrere dal 22/03/2016.