Campo di applicazione sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente (interpello 8/2015)
La CISL Nazionale ha posto due quesiti e chiesto parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di sorveglianza sanitaria ed esecuzione del ruolo del medico competente; i quesiti sono i seguenti:
1. Se “ai sensi dell’art.41, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/08 e s.m.i. il lavoratore che può fare richiesta di visita medica, deve essere esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un’esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell’ambiente nel quale il medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo”;
2. Se ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera 1), del d.lgs. n. 81 del 2008, il medico competente, nello svolgimento dell’obbligo a suo carico di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a scadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, “è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione”.
La Commissione per gli interpelli prima di rispondere ai quesiti ha ricordato e premesso alcuni punti del d.lgs. 81/08. Per quanto riguarda il quesito attinente ai lavoratori autorizzati a fare domanda di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, la Commissione evidenzia che a norma dell’articolo 41, comma 1, la stessa è attuata dal medico competente:
1. “nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6” del medesimo decreto;
2. “qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.
La Commissione inoltre ricorda che nel comma 2, lettera c) del medesimo articolo, la sorveglianza sanitaria comprende anche la “visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine si esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.
Per quanto riguarda l’interrogativo riguardante l’obbligo, per il medico competente, di visitare gli ambienti di lavoro, la Commissione rimarca che l’articolo 25, comma 1, lettera l), del d. lgs. n. 81/2008, prevede che questi ambienti siano visitati “almeno una volta all’anno o a cadenza diversa”, stabilita dallo stesso medico competente “in base alla valutazione dei rischi” e che l’eventuale indicazione di una “periodicità diversa dall’annuale” debba “essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi”.
Dopo queste premesse la Commissione ha fornito le seguenti risposte:
1. In merito al primo quesito, la richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l’unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi.
2. In merito al secondo quesito, relativo all’obbligo per il medico competente di visitare i luoghi di lavoro, la Commissione, considerato che tale obbligo è strettamente correlato alla valutazione dei rischi, ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione “alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro”.
In conclusione la Commissione ha quindi chiarito che qualsiasi lavoratore può fare richiesta per effettuare la visita medica, indipendentemente che esso sia già sottoposto a sorveglianza sanitaria o meno; il medico competente valuta la congruenza della domanda e accoglie la richiesta, che ricordiamo, deve essere correlata ai rischi dell’attività lavorativa.
Per quanto riguarda la visita degli ambienti di lavoro, da effettuare almeno una volta all’anno o a scadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, il medico competente è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.