3 nuovi interpelli e 1 precisazione
Il 31 dicembre 2014, ultimo giorno dell’anno scorso, la Commissione per gli interpelli ha pubblicato una precisazione ad un interpello precedente e n. 3 nuovi interpelli
PRECISAZIONI INTERPELLO n. 20/2014
Oggetto: risposta al quesito relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Precisazioni.
La Commissione ha ritenuto opportuno precisare le modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori: questa figura deve essere individuata nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, secondo le modalità definite sia nell’articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, sia dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Inoltre, come già definito dall’articolo 47, comma 2 del Testo Unico, l’elezione del rappresentante, scelto tra tutti i lavoratori, viene fatta esclusivamente dove non operano rappresentanti sindacali in azienda.
La Federcoordinatori ha inoltrato richiesta di chiarimento in merito al “decreto capannoni”, in particolare chiede di sapere se:
– nel caso in cui un cantiere temporaneo abbia per oggetto la costruzione, l’ampliamento o ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, la notifica di cui all ‘art. 67 del D.Lgs. 81/2008 e smi. i cui contenuti sono stati individuati nel Decreto interministeriale 18 aprile 2014, è da considerarsi in aggiunta alla notifica preliminare di cui all’art. 99 del D. Lgs. 81/2008 e smi, o così come indicato nel Modello Unico Nazionale per la notifìca ai sensi dell’art. 67 i cantieri Temporanei e mobili di cui al titolo IV sono esclusi e pertanto non soggetti a tale notifica.
– Chiede inoltre per organo di vigilanza competente per territorio a quale ente si fa riferimento.
In merito al primo quesito, la Commissione ribadisce che la notifica preliminare, ai sensi dell’articolo 99 del Testo Unico, NON sostituisce la comunicazione ai sensi dell’articolo 67 del medesimo decreto; inoltre l’organo competente deve essere individuato nell’Azienda Sanitaria Locale.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha inoltrato istanza di interpello in merito al possibile conflitto di interessi derivante dalla stipula di convenzioni tra alcuni enti pubblici e alcune aziende sanitarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria; in particolare si chiede di sapere se “risulti praticabile la possibilità di avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Provinciali per quanto attiene all’attività di “sorveglianza sanitaria” e alle altre attività del medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008″.
Al riguardo si ricorda che l’art. 39 al comma 2, del D. Lgs. n 81/2008 prevede che il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
– dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
– libero professionista;
– dipendente del datore di lavoro.
Al successivo comma 3 viene specificato che il medico dipendente di una struttura pubblica, se opera negli uffìci che svolgono attività di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale attività di medico competente.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha inoltrato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione del comma 4 dell’art. 39 del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui ”il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia
In particolare si chiede di sapere se si può ritenere rispettata la norma nel momento in cui il datore di lavoro subordina gerarchicamente, funzionalmente e organizzativamente il medico competente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione”
Al riguardo si osserva che nonostante l’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 preveda che tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro ci sia la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ma NON quella del medico competente, ciò non può far presumere una preminenza di una figura rispetto all’ altra. Tali figure, infatti, sono funzionalmente autonome, con compiti in specifiche aree di responsabilità nettamente distinte, anche se complementari tra loro.