Visite mediche al di fuori dell’orario di lavoro
L’unione sindacale dei Vigili del Fuoco ha inoltrato istanza di interpello alla Commissione (n. 18 del 6 ottobre 2014) preposta in merito alla corretta interpretazione dell’art.41 del D.Lgs. 81/08. In particolare si chiede se la visita periodica per il rinnovo dell’idoneità psicofisica debba essere svolta in orario di lavoro oppure possa essere derogata dal Datore di Lavoro che ha la facoltà di inviare il lavoratore a visita anche fuori dal normale orario di servizio. L’unione sindacale chiede anche di sapere se il tempo impiegato dal lavoratore per la visita fuori dall’orario di servizio debba essere retribuito come straordinario o meno.
Il Datore di lavoro è obbligato a far effettuare le visite mediche nei casi previsti, art. 18, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Le visite mediche non possono pertanto, visto il bene tutelato, ossia l’integrità psicofisica del lavoratore, essere omesse o trascurate dal soggetto obbligato.
Dal canto suo il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi alla visita medica, così come previsto dall’art. 20, lettera i) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Anche se l’art. 41 non indica espressamente che la visita medica sia eseguita durante l’attività lavorativa, l’effettuazione della stessa deve essere in ogni caso funzionale dell’attività.
Il datore di lavoro dovrà pertanto giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro.
Poiché le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori (art. 15, comma 2) la Commissione ritiene che i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo in considerazione gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori.
Laddove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della piena tutela del lavoratore.
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