Nuovi interpelli in materia di sicurezza sul lavoro
Interpello n. 10/2014, emanato in data 11 Luglio 2014
Definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012
L’accordo stato regioni del 22 Febbraio 2012, definisce che tra i soggetti formatori, in possesso dei requisiti, sono comprese anche le associazioni di professionisti senza scopo di lucro.
La commissione definisce che tali associazioni, per essere riconosciute come tali, devono essere connotate, negli atti di costituzione, della totale assenza di finalità lucrative; inoltre, devono essere state riconosciute formalmente dagli ordini o collegi professionali di riferimento, tramite procedure specifiche, la cui discrezionalità è rimessa agli stessi ordini o collegi.
Interpello n. 11/2014, emanato in data 11 Luglio 2014
Applicabilità del D. Lgs. 81/08 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
In merito all’applicabilità del D. Lgs 81/08 al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Testo Unico (articolo 3, comma 2) specifica che le disposizioni vanno applicate tenendo conto delle esigenze e delle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge numero 400 del 23 Agosto 1988; il comma 3 specifica che, in assenza di tali decreti, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2 del D. Lgs 626/94.
Attualmente rimane in vigore il D.M. 450 del 14 Giugno 1999, relativo alle norme per l’individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
La commissione definisce di tenere valido l’articolo 304, comma 3 del Testo Unico: fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2 (armonizzazione delle disposizione contenute nel D. Lgs 81/08 con quelle contenute in legge o regolamenti che dispongono rinvii al D. Lgs 626/94), laddove si fa riferimento a norme specificate nel D. Lgs 626/94, tali rinvii si intendo riferiti al presente decreto.
La valutazione dei rischi relativa alle attività comprese negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, deve avvenire in accordo con RSPP, Medico Competente e RLS. In più, il datore di lavoro valuterà la necessità di analisi strumentali a supporto della valutazione dei rischi (tra essi è compresa anche la valutazione dello stress).
La commissione definisce le modalità di elezione del RLS, rinviando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione da parte dei lavoratori, il loro numero e modalità di formazione; a tal proposito di fa riferimento alle indicazione che provengono dall’ARAN.
La delega da parte del datore di lavoro, in merito ai propri obblighi (eccetto gli obblighi non delegabili, ai sensi dell’articolo 17 del Testo Unico), affinché sia efficace, deve rispettare, in particolare, i seguenti dettami:
– Il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
– Il delegato deve avere l’autonomia di spesa necessaria ad espletare le funzioni delegate.
La mancanza di uno dei requisiti elencati nell’articolo 16, comporta l’inefficacia della delega, con la conseguenza che i poteri restano in capo al soggetto delegante.
Interpello n. 13/2014, emanato in data 11 Luglio 2014
Impresa affidataria articolo 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008: chiarimenti in merito alle responsabilità, in ambito edilizio, delle imprese esecutrici e affidatarie
La commissione ritiene che in un cantiere possono essere presenti più imprese affidatarie.
L’impresa affidataria può eseguire le opere direttamente o appaltare l’intera opera o parte di essa a aziende subappaltatori o lavoratori autonomi, limitandosi a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori, ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs 81/08.
Infine la committenza deve valutare l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, secondo le modalità inserite nell’allegato XVII del Testo Unico.
In particolare, la Commissione definisce che per la sola impresa affidataria è sufficiente, come idoneità tecnica, il possesso della capacità organizzativa; se l’impresa affidataria è anche esecutrice, essa deve essere anche in grado di dimostrare la disponibilità in risorse umane e materiale per la realizzazione dell’opera. Inoltre, l’impresa affidataria ha l’onere di assicurarsi e verificare che in cantiere vengano rispettate le prescrizioni a tutela dei lavoratori.